Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

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I Parte generale

1. Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

1.1. Situazione iniziale

Dopo che il 24 settembre 2006 la nuova legge sugli stranieri (LStr) e la revisione parziale della legge sull’asilo (LAsi) sono state accolte in votazione popolare, l’8 novembre 2006 il Consiglio federale ha deciso di fissare al 1° gennaio 2007 un’entrata in vigore parziale della LAsi riveduta. Questo primo pacchetto comprende, tra gli altri, le misure coercitive modificate, la nuova fattispecie di non entrata nel merito per le persone prive di documenti, la nuova regolamentazione in materia di casi di rigore, la migliorata ammissione provvisoria,

l’aquisizione dei documenti dopo la decisione di primo grado nonché modifiche nell’ambito dell’AVS e della LAMal. Le altre disposizioni della LAsi riveduta nonché della nuova LStr e le necessarie disposizioni d’esecuzione entreranno in vigore il 1° gennaio 2008. Per preparare le ordinanze d’esecuzione sono stati istituiti gruppi di lavoro misti Confederazione / Cantoni d’intesa con la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).

Nella sua seduta del 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, che si è conclusa il 30 giugno 2007.

Osservazione preliminare: FDP ha rinunciato a esprimersi in modo dettagliato sulle singole disposizioni in materia d’asilo e ritiene che l’attuazione della LStr e della LAsi conformemente alla volontà del legislatore sia da ascrivere all'esecuzione. Le disposizioni d’esecuzione della LStr e della LAsi devono servire a migliorare l’esecuzione, impedire gli abusi e ridurre

l’attrattiva per le persone senza motivi d’asilo, tutelare la tradizione umanitaria e garantire la protezione delle persone bisognose secondo il diritto in materia di rifugiati. Inoltre, le disposizioni legali sulla procedura all’aeroporto e la trasmissione di dati personali ai Paesi di provenienza devono essere attuate nel rispetto dello Stato di diritto e in modo conforme ai diritti fondamentali.

1.2. Risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Una grande maggioranza dei Cantoni noché SVP e CVP sono perlopiù favorevoli alle proposte di modifica dell’OAsi 1. SP, GPS nonché le istituzioni di soccorso approvano in particolare il disciplinamento separato della presentazione delle domande d’asilo alla frontiera e all’aeroporto (art. 11, 11a OAsi 1), l’attuazione della nuova regolamentazione relativa allo Stato terzo (art. 14, 31, 40 OAsi 1) e la trasformazione della procedura all’aeroporto in una procedura d’asilo completa (art. 15 OAsi 1).

Le critiche riguardano soprattutto le audizioni da parte della Confederazione (art. 29 AP-LAsi), il collocamento in centri esterni in situazioni particolari (art. 16a AP-OAsi 1), la procedura per i richiedenti l’asilo minorenni e la notificazione delle decisioni d’asilo (art. 7 e 22 AP-OAsi 1, art. 13 LAsi), la determinazione di Paesi d’origine, di provenienza e Stati terzi sicuri (art. 34 LAsi) nonché l’accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale (art. 7a AP-OAsi 1) come pure la procedura, il soggiorno e l’alloggio all’aeroporto (art. 12 AP-OAsi 1).

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