Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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Sezione 3: Procedura di prima istanza

Articolo 16a (nuovo) Alloggio in centri esterni in situazioni particolari

Ad capoverso 1:

Questa formulazione è stata ripresa per analogia dalla regolamentazione del vigente articolo 18 OAsi 1. La terminologia "prima della loro registrazione giusta l’articolo 26 capoverso 2 della legge" è stata stralciata per consentire maggiore flessibilità alle autorità in casi di emergenza. Inoltre, anziché la nozione di "centri di transito e dormitori di grave emergenza" è adottata la nuova nozione di "centri esterni". In situazioni speciali (di crisi), il centro di registrazione ha la possibilità di aprire anche centri di transito e dormitori di emergenza come pure ulteriori alloggi di emergenza per accogliere i richiedenti l'asilo. È data una situazione particolare in caso di aumento temporaneo o durevole delle domande d'asilo. Per ovviare a una situazione di sovraccarico presso i Cantoni possono essere attivati siffatti centri esterni. Il centro di registrazione è responsabile della gestione e dell'organizzazione di questi centri esterni. La presentazione di una domanda d'asilo continua, per motivi organizzativi, amministrativi e tecnici, ad essere limitata ai centri di registrazione. Peraltro la gestione di un centro esterno è identica a quella di un centro di registrazione.

Ad capoverso 2:

Giusta il capoverso 2, il soggiorno nei centri esterni può protrarsi fino al momento in cui le autorità cantonali decidono in merito alle necessarie strutture, ma al massimo per 12 mesi.

Il trasferimento delle attività procedurali nei centri di registrazione e la promozione del ritorno autonomo a partire dai centri di registrazione comportano un ampliamento considerevole del campo d'attività di tali centri. Attualmente e con gli organici attuali è possibile trattare solo tra le 10 000 e le 12 000 domande d'asilo nei centri di registrazione.

Durante una fase transitoria di sei mesi, i richiedenti l'asilo sono attribuiti ai Cantoni secondo i contingenti ordinari (calcolati in base a 10 000 domande d'asilo all'anno) anche in caso di forte afflusso di richiedenti l'asilo. Dopo questi sei mesi, la Confederazione riduce nuovamente i centri esterni e attribuisce ai Cantoni, secondo la chiave di ripartizione normale, i richiedenti che si trovano in tali centri come pure i nuovi arrivati. Attualmente l'UFM sta svolgendo colloqui con i Cantoni per stabilire a partire da quale numero di domande d'asilo all'anno si parla di una situazione particolare.

Articolo 17 Gestione dei centri di registrazione e dei centri esterni

L'attuale articolo 17 OAsi 1 è completato mediante la nozione di "centro esterno". Vedansi in merito i commenti in margine al nuovo articolo 16a.

Articolo 18 Regolamento interno dei centri di registrazione e dei centri e sterni

Il testo corrisponde all'articolo 20 OAsi 1 ed è trasferito sistematicamente nell'articolo 18. La disposizione è inoltre completata mediante la nozione di "centro esterno" e redatta con maggior chiarezza.

Articolo 19 capoversi 1-3

Ad capoverso 1:

Il capoverso 1 è completato mediante la nozione di "centro esterno". Le autorità competenti in materia d'asilo hanno così la possibilità, in situazioni particolari, di effettuare accertamenti concernenti l'identità dei richiedenti l'asilo anche nei centri esterni. Ciò conferisce alle autorità la flessibilità necessaria in situazioni particolari.

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