Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine

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resse chiarire determinati punti o appianare dissidi, così da giungere a una soluzione del conflitto consensuale e duratura.

1.2.4.4 Procedura di conciliazione e di mediazione (Art. 5)

I litigi legati al ritorno di minori rapiti sono estremamente opprimenti per tutte le persone coinvolte e possono dare origine a procedure lunghe e onerose. Una composizione rapida, consensuale e duratura del conflitto è prioritaria, non da ultimo per considerazioni legate al bene del minore. L’iniziativa può partire dall’Autorità centrale. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, spetterà al tribunale agire, non appena gli è stata notificata la domanda in vista del ritorno (dall’Autorità centrale o direttamente dal richiedente). In una prima fase, il tribunale si limita a nominare un curatore (nella misura in cui non ne sia stato nominato uno precedentemente) e a ordinare se del caso altre misure di protezione. Il tribunale è libero di scegliere la via da seguire, tuttavia si farà evidentemente consigliare dagli specialisti che si sono già chinati sul caso nel contesto della rete menzionata nell’articolo 4. In singoli casi la conciliazione può essere condotta anche dal tribunale.

Nell’impostare la procedura di conciliazione o di mediazione, gli interessati si attengono alle direttive vigenti nel Cantone e alle modalità di negoziazione acquisite nella prassi. In tale contesto occorre tenere in particolare considerazione la sensibilità del minore e le sollecitazioni emozionali dei genitori. Conformemente al principio di celerità sancito dalla Convenzione dell’Aia, per questo tipo di sforzi il tribunale deve fissare dei limiti di tempo. Il tribunale viene informato della conclusione della procedura di conciliazione o di mediazione. Elementi di fatto o affermazioni degli interessati possono essere comunicati al tribunale soltanto con il consenso delle persone coinvolte.

Va attribuita particolare importanza alla partecipazione attiva di tutti gli interessati. Va coinvolto anche il minore. Potrebbe talvolta rivelarsi difficile persuadere a venire in Svizzera anche il genitore residente in un Paese lontano. Oltre agli ingenti costi di viaggio, un altro ostacolo può essere costituito dal timore di essere coinvolto in un procedimento penale (denunce per mancato versamento degli obblighi alimentari, accuse di maltrattamenti ai danni del minore ecc.). La presenza del genitore agevolerebbe inoltre la composizione del caso. Nel limite del possibile, gli impedimenti del genitore vanno chiariti e in casi eccezionali va accordato anche un sostegno finanziario, considerando che una composizione amichevole del conflitto permette di conseguire notevoli risparmi, in particolare per quel che riguarda le spese di giustizia e di patrocinio.

1.2.4.5 Misure di protezione (art. 6)

Se un minore portato o trattenuto illecitamente in Svizzera è minacciato fisicamente e/o psichicamente, rischia di essere nascosto o trasferito in uno Stato terzo o se, a causa della litigiosità dei genitori, su di lui incombe un procedimento lungo e inutilmente oneroso che si protrae fino a un ritorno forzato, occorre adottare e ordinare rapidamente tutte le misure di protezione necessarie. Come prima misura, il tribunale che si occupa della domanda in vista del ritorno deve nominare un curatore al minore (art. 6 cpv. 1 lett. a). Il curatore rappresenta il minore nel corso dell’intera procedura, fino al momento dell’eventuale esecuzione del ritorno. Il curatore non solo deve disporre delle conoscenze giuridiche applicabili ai casi di rapimento di