Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine

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le degli interessati permette di acquisire importanti informazioni, occorre sfruttare tutti i canali disponibili. A tal proposito è particolarmente utile il contatto garantito dall’Autorità centrale e quello con la costituenda rete di specialisti, al fine di facilitare la raccolta di informazioni relative alla situazione nel Paese di provenienza.

1.2.4.7 Collaborazione internazionale (art. 8)

Un modo utile per ottenere informazioni sulla situazione che attende il minore in caso di ritorno è la presa di contatto con le autorità locali, la quale è solitamente mediata dall’Autorità centrale svizzera. Per il tribunale cantonale competente può in particolare essere necessario ottenere da una fonte neutrale le informazioni sulle condizioni di accoglienza del minore presso il richiedente o in un altro luogo in cui il figlio dovrà vivere dopo il ritorno, oppure nel luogo in cui potrebbe essere collocato presso terzi. Se tali informazioni non si rivelano soddisfacenti al fine di tutelare il bene del minore, occorre chiedere alle autorità competenti dello Stato di provenienza se sono disposte a ordinare o a garantire l’adozione delle misure necessarie alla protezione del minore. La decisione concernente la domanda in vista del ritorno esige una conoscenza il più completa possibile della situazione che attende il minore.

1.2.4.8 Informazione (art. 9)

I richiedenti possono anche rivolgersi direttamente ai tribunali, senza passare per le Autorità centrali in Svizzera o all’estero (art. 29 della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori). L’Autorità centrale può svolgere correttamente la sua funzione informativa, di mediazione e di collegamento soltanto se viene costantemente informata sui casi in sospeso e sull’avanzamento della procedura. Il tribunale è pertanto tenuto a riferire riguardo alle fasi essenziali della procedura e a comunicare la decisione all’Autorità centrale. I dettagli vanno regolati di comune accordo tra tribunale e Autorità centrale. L’Autorità centrale può inoltre, di sua iniziativa o su richiesta dell’Autorità centrale del Paese di provenienza, esigere un’esposizione dei motivi per cui il caso non ha potuto essere archiviato entro il termine di sei settimane (art. 11 par. 2 della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori). L’Autorità centrale ha anche il diritto di partecipare alla procedura cantonale, nella misura in cui la decisione potrebbe violare la legislazione federale applicabile al suo campo d’attività (art. 111 cpv. 2 LTF).

1.2.4.9 Ritorno e interesse del minore (art. 10)

Al fine di garantire un’applicazione della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori conforme all’interesse del minore, è necessario che il legislatore chiarisca in quali casi non deve essere ordinato il ritorno del minore, per evitare di porre quest’ultimo in una situazione manifestamente intollerabile. Con la normativa prevista dall’articolo 10 non si intende sostituire quella dell’articolo 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori. Con l’espressione «in particolare» si vuole indicare che si tratta soltanto di un caso di applicazione, per quanto importante, che non impedisce però di invocare la norma di diritto internazionale.

La precisazione legislativa si riferisce ai casi in cui l’alloggio presso il genitore che chiede il ritorno non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (art. 10