Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine
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aspetti civili del rapimento internazionale di minori, quelle del 1996 e del 2000 sulla protezione dei minori e degli adulti e quella europea del 1980 sull’affidamento), deve infine essere modificato anche l’articolo 85 LDIP.
Formalmente la nuova legge federale proposta può essere integrata nel decreto federale relativo alla ratifica e all’attuazione delle due Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (Convenzioni del 1996 e del 2000). Tale modo di procedere si fonda sull’articolo 141a Cost. ed è stato sperimentato per la prima volta con la legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (FF 2004 6378). Tuttavia, poiché la legge federale contiene principalmente disposizioni di attuazione della Convenzione del 1980 sul rapimento internazionale di minori e della Convenzione dell’Aia europea del 1980 sull’affidamento, testi già ratificati, e poiché non si giustifica necessariamente una restrizione dei diritti popolari implicata dal modo di procedere previsto dall’articolo 141a capoverso 2 Cost., si potrebbe anche sottoporre la normativa alle Camere separatamente dalle due Convenzioni dell’Aia. L’esito della procedura di consultazione stabilirà la variante da scegliere.
1.2.2 Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori)9
1.2.2.1 Campo d’applicazione
Al centro della Convenzione vi sono le disposizioni sulla competenza delle autorità giudiziarie e amministrative (art. 5-14), questioni relative al diritto applicabile (art. 15-22) e al riconoscimento e all’esecuzione di sentenze e decisioni estere (art. 23- 28). Il campo d’applicazione comprende le misure di protezione della persona e dei beni del minore. La Convenzione contiene inoltre disposizioni sulla cooperazione delle autorità preposte alla protezione del minore (art. 29-39). Il testo non si applica in materia di adozione, obblighi agli alimenti, previdenza sociale, diritto penale minorile e decisioni in materia di diritto d’asilo e immigrazione (art. 4 lett. b, e, g, i e j).
Una persona è considerata minore dal momento della nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età (art. 2).
1.2.2.2 Competenza
La Convenzione fonda la competenza dei tribunali e delle autorità dello Stato nel quale il minore ha la sua residenza abituale (art. 5). Questo Stato mantiene in linea di
9 Sulla Convenzione dell’Aia del 1996 esiste un ampio rapporto esplicativo di Paul Lagarde, in francese e in inglese (http://hcch.e-vision.nl/upload/expl34.pdf).