Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine

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lett. a). Altrimenti, in particolare se il richiedente è il genitore detentore unico dell’autorità parentale o se a tale genitore potrebbe essere affidata questa responsabilità, in linea di principio non ci si deve attendere che in caso di ritorno il minore verrebbe a trovarsi in una situazione intollerabile, e non vi è quindi motivo di rifiutare il ritorno. La situazione va tuttavia considerata critica se il tribunale in Svizzera giunge al convincimento che non si possa pretendere dal minore che alloggi presso il richiedente.

Se l’alloggio del minore presso il richiedente non entra in linea di conto, la problematica relativa all’eventuale ritorno del minore nel Paese di provenienza assume contorni diversi, a seconda che il genitore rapitore (molto spesso la madre) sia o no in grado di riaccompagnare il figlio (art. 10 lett. b). Se non è in grado di accompagnarlo, poiché ad esempio in tale Paese il genitore rapitore deve attendersi di scontare una pena detentiva che comporterebbe la separazione dal minore, o se esiste una relazione familiare molto intensa con la Svizzera (ad esempio in seguito a matrimonio o a causa dello stato di necessità in cui versa un altro membro della famiglia residente in Svizzera), la situazione può rivelarsi pericolosa per l’equilibrio psicofisico del minore, il quale in caso di ritorno dovrebbe vivere separato da entrambi i genitori. Una tale separazione può essere sostenibile unicamente in casi estremi e rappresenta una vera e propria ultima ratio, così come generalmente riconosciuto dal diritto in materia di misure di protezione dei minori.

Un secondo gruppo di casi nei quali il ritorno del minore può essere valutato soltanto alla luce della sua relazione con il genitore rapitore concerne le situazioni in cui, considerate le circostanze complessive, non si può manifestamente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio nello Stato in cui il minore ha vissuto immediatamente prima del rapimento (art. 10 lett. b). Non è sufficiente che il genitore rapitore dichiari semplicemente di rifiutarsi di far ritorno in tale Paese. Deve trattarsi di una situazione d’emergenza, nell’ambito della quale non ci si può oggettivamente aspettare che il genitore rapitore ritorni con il figlio nel luogo della sua precedente dimora per attendervi una decisione giudiziaria riguardo al regolamento definitivo dell’autorità parentale. Da un lato si pensa ai casi in cui, in caso di ritorno, alla madre non può essere garantita un’accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile al di fuori dell’abitazione dell’ex partner. D’altro lato la situazione concerne anche i casi in cui è manifesto che il genitore che richiede il ritorno non può assumersi l’affidamento del minore o non può ottenerlo in via giudiziaria, mentre il genitore rapitore è chiaramente quello che esercita a titolo primario il diritto di custodia. In un simile caso, di regola, il ritorno avrebbe come conseguenza che il minore dovrebbe essere riaccompagnato nel Paese di provenienza per attendervi l’attribuzione definitiva dell’autorità parentale al genitore rapitore, con cui far quindi immediato ritorno in Svizzera. La causa di un simile andirivieni è unicamente la necessità di rispettare la normativa eccessivamente severa che attribuisce la competenza alle autorità del precedente luogo di dimora abituale. La lettera e lo spirito della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori non contemplano una simile soluzione, inconciliabile con il bene del minore. La situazione deve tuttavia essere chiara per il tribunale svizzero che si occupa della domanda in vista del ritorno. Se la situazione di fatto non è chiara, il ritorno del genitore rapitore nel Paese di provenienza è da giudicare ragionevolmente esigibile, con la conseguenza che il minore non viene posto in una situazione intollerabile, in modo da configurare il motivo di rifiuto previsto dall’articolo 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori.