Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine
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Se il ritorno comporta una separazione dal genitore rapitore (perché quest’ultimo non può ritornare o ciò non può essergli imposto), il ritorno è ragionevole soltanto se terzi possono prendersi cura del minore. Una simile soluzione può essere perseguita e ordinata dal tribunale svizzero soltanto se non è manifestamente contrario all’interesse del minore (art. 10 lett. c). Questa terza condizione presuppone che la separazione dal genitore rimasto in Svizzera sia sopportabile dal minore, ciò che può essere il caso qualora anche la relazione con tale genitore sia conflittuale e la famiglia d’accoglienza sia in grado di offrire al minore migliori garanzie di protezione e sviluppo. Resta il fatto che una simile soluzione deve entrare in linea di conto unicamente quale ultima ratio.
Un ritorno conforme al bene del minore e in particolare le condizioni enumerate all’articolo 13 della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori presuppongono sotto diversi aspetti conoscenze della situazione giuridica e di fatto nel Paese di provenienza. Per l’accertamento dei fatti, le parti e in particolare entrambi i genitori sono tenuti a fornire la loro collaborazione. In questo contesto assume particolare rilevanza l’audizione personale effettuata per legge dal tribunale (art. 7 cpv. 3). Le nuove disposizioni sulla procedura e la collaborazione con le autorità competenti nel Paese di provenienza sono altrettanto importanti. Il tribunale deve accertarsi se e quando il ritorno del minore può essere eseguito (art. 7 cpv. 4). Se tale accertamento non gli riesce o gli riesce solo in parte, ciò influirà indirettamente sulla valutazione delle conseguenze di un eventuale ritorno per il minore. La situazione può essere analoga quando le autorità competenti nel Paese di provenienza non sono in grado di dare solide garanzie riguardo all’accoglienza e alla protezione del minore, in particolare se vi sono fondati dubbi quanto alla capacità del richiedente ad assumersi da solo la presa a carico del minore. La corrispondente disposizione dell’articolo 8 è direttamente in relazione con l’applicazione pratica dell’articolo 10.
1.2.4.10 Opinione del minore (art. 11)
Questa disposizione precisa per la prassi svizzera che l’opinione del minore va considerata nel suo complesso, anche se nel determinarsi il minore fa riferimento tra l’altro alle cause e al modo in cui il rapimento si è svolto o alle circostanze dell’accoglienza in Svizzera. Non ci si può tuttavia basare sulla volontà del minore che si oppone al ritorno se tale intenzione non è spontanea, perché la persona che lo ha portato o lo trattiene illegalmente in Svizzera ha influito direttamente sulla sua opinione.
1.2.4.11 Decisione di ritorno (art. 12)
Se decide in favore del richiedente, e ordina quindi il ritorno del minore, il tribunale regola anche i dettagli dell’esecuzione in modo che non occorra una nuova procedura giudiziaria (art. 12 cpv. 1). Il diritto di essere sentiti in relazione all’ordine di esecuzione del ritorno va accordato anche al minore o al suo rappresentante. La decisione di ritorno e l’ordine di esecuzione valgono per tutta la Svizzera (art. 12 cpv. 2). Non possono più essere messi in discussione, nemmeno in caso di trasferimento del domicilio in un altro Cantone.
Le misure di esecuzione vanno ordinate in modo che possano essere messe in atto anche in caso di ritardo causato da un ricorso al Tribunale federale. Se non possono essere messe in atto, il Tribunale federale adotta i nuovi provvedimenti necessari.