Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine

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loro adeguamento, fino al passaggio in giudicato della sentenza o fino alla fine della procedura di esecuzione. Anche quando la decisione diventa definitiva, la corte cantonale resta competente per nuove proposte ai sensi degli articoli 14 e 15. Se il ritorno viene definitivamente rifiutato, la competenza di tutelare gli interessi del minore è trasferita ai tribunali ordinari.

La competenza per territorio spetta al Cantone in cui dimorava il minore rapito (art. 3 cpv. 2). Anche qui vale il principio secondo cui la competenza, una volta determinata dal trasferimento del criterio di collegamento decisivo, resta acquisita (perpetuatio fori). In alcuni casi ciò può rivelarsi poco pratico, soprattutto quando il nuovo luogo di dimora del minore e del genitore rapitore si trova in un’altra regione del Paese. Il tribunale competente deve pertanto avere la possibilità di chiedere alla corte preposta al rapimento di minori nel nuovo luogo di dimora se è disposta ad assumersi il caso. Se la risposta è affermativa e se anche le parti sono d’accordo di trasmettere il caso al tribunale del nuovo luogo di dimora, la competenza può essere assunta dalla nuova corte.

Vi è la possibilità di trasferire il caso in un altro Cantone, con il consenso delle parti e del tribunale richiesto, anche quando il Cantone di dimora del minore è di piccole dimensioni e i suoi tribunali competenti dispongono di scarsa esperienza nella materia disciplinata dalle Convenzioni, o non ne dispongono affatto. In simili casi è meglio cedere la competenza del caso al tribunale preposto di un Cantone confinante, se dispone di maggiori conoscenze specifiche e se tale corte e le parti acconsentono.

Le autorità comunali e circondariali locali hanno talvolta difficoltà a eseguire un ritorno forzato di un minore all’estero. I Cantoni sono quindi tenuti a designare un’istanza unica, dotata delle necessarie conoscenze specifiche e delle capacità che le permettano di eseguire simili misure (art. 3 cpv. 3).

1.2.4.3 Specialisti (art. 4)

L’Autorità centrale provvede, in collaborazione con i Cantoni, a creare una rete di specialisti e istituzioni qualificate a cui può essere fatto ricorso per consulenza, conciliazione e mediazione in particolare nell’ambito di casi di rapimento di minori (art. 7 par. 2 lett. c della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori, art. 31 lett. b della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e 31 di quella sulla protezione degli adulti). I rappresentanti di Confederazione e Cantoni dispongono delle conoscenze necessarie e dei contatti per scegliere, in tutte le regioni linguistiche, specialisti qualificati e disponibili, adatti anche a esercitare la funzione di curatore. Sotto la direzione dell’Autorità centrale e con l’ausilio dei Cantoni e di servizi privati, si dovrebbe perseguire la creazione di una cooperazione istituzionalizzata nella forma di una rete di risorse specialistiche. L’Autorità centrale può affidare anche a un servizio privato il compito di creare e mantenere la rete di specialisti.

In una prima fase si tratta di creare i contatti con tutte le persone disposte a cooperare e con gli specialisti adatti, in Svizzera e all’estero, effettuando in seguito un’analisi di base della situazione e del conflitto, in modo da identificare i problemi chiave posti nel caso concreto. In una seconda fase sarà possibile strutturare la vera e propria consulenza, conciliazione o mediazione, in cui potranno essere coinvolte anche le autorità e i tribunali esteri che si occupano del caso. Gli specialisti dovranno restare a disposizione anche dopo la conclusione della procedura, qualora occor-