Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine
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minori, ma deve essere anche adatto a prestare loro consulenza, deve sapere ascoltare il minore e deve dimostrare sensibilità per la sua origine culturale, sociale e familiare. I tribunali, nella scelta del rappresentante del minore, devono verificare questi requisiti e devono vegliare affinché, in virtù della sua esperienza, il curatore sia in grado di tutelare gli interessi del minore in modo indipendente e senza subire eccessivamente l’influsso dei genitori. La rete menzionata all’articolo 4 deve facilitare l’accesso a persone qualificate in grado di rappresentare i minori. Il minore partecipa alla procedura in qualità di parte. Se è capace di discernimento, il minore può designare un proprio rappresentante.
Il tribunale disciplina, se necessario, anche il diritto di visita del genitore rimasto nel Paese di provenienza per tutta la durata della procedura di ritorno. Questo primo contatto serve anche a instaurare un clima di fiducia con il tribunale e può facilitare eventuali colloqui di conciliazione futuri. Il tribunale è inoltre competente per l’adozione di altre misure di protezione del minore (art. 6 cpv. 1 lett. b).
In alcuni casi può rivelarsi opportuno nominare un curatore al minore o adottare altre misure di protezione, anche se al tribunale competente non è stata ancora inoltrata una domanda in vista del ritorno. Se si tratta di un caso di rapimento di cui è venuta a conoscenza, l’Autorità centrale e i genitori devono essere in grado di chiedere a tale tribunale di adottare le misure di protezione necessarie (art. 6 cpv. 2). Ciò dovrebbe in particolare permettere al minore di disporre di un rappresentante in grado di tutelare i suoi interessi nell’ambito di una procedura di conciliazione o di mediazione ordinata dall’Autorità centrale.
1.2.4.6 Procedura giudiziaria (art. 7)
Se il tentativo di conciliazione o di mediazione non ha successo, inizia la vera e propria procedura giudiziaria di accertamento dei fatti, che secondo il principio di celerità (art. 11 par. 2 della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori, art. 14 della Convenzione europea sull’affidamento) va conclusa con una procedura semplificata (art. 7 cpv. 1).
L’audizione del minore avviene d’ufficio (art. 7 cpv. 2). Per il resto, per quel che concerne l’attuazione dell’audizione ed eventuali eccezioni, va osservata la prassi sviluppatasi con gli articoli 144 capoverso 2 e 314 numero 1 CC. Il tribunale può affidare l’audizione a specialisti che dispongono dell’esperienza necessaria alla valutazione di casi di rapimento di minori.
Se possibile, il tribunale sente personalmente anche i due genitori. Il viaggio in Svizzera del genitore che vive all’estero va agevolato, se del caso anche finanziariamente. La presenza di entrambi i genitori può essere decisiva per la comprensione della situazione relativa al minore, permettendo al tribunale anche di farsi un’idea immediata delle condizioni di vita del minore nel Paese di provenienza. Al genitore che vive lontano dal nostro Paese va possibilmente risparmiato un doppio viaggio in Svizzera. La procedura va pertanto organizzata in modo che, qualora fallissero i tentativi di conciliazione, si possa immediatamente dare avvio alla procedura di accertamento dei fatti procedendo all’audizione delle parti.
L’accertamento giudiziario dei fatti consiste essenzialmente nello stabilire se e in che modo il minore può essere ricondotto nello Stato in cui dimorava abitualmente immediatamente prima di essere rapito (art. 7 cpv. 4). Anche se l’audizione persona-