Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine
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zionale degli adulti. Non è quindi più necessario applicare per analogia le disposizioni previste per la protezione dei minori. Per quel che concerne la protezione degli adulti, il rinvio deve riferirsi alla citata Convenzione del 2000. La Convenzione del 1961 resta applicabile in relazione agli Stati contraenti che non hanno ratificato la Convenzione del 1996 (art. 51 Convenzione dell’Aia del 1996 sulla protezione dei minori).
Secondo l’articolo 85 capoverso 3 LDIP, i tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni. Questa disposizione viene mantenuta come capoverso 4. In tal modo le autorità svizzere potranno continuare ad adottare misure per minori e adulti bisognosi di protezione residenti all’estero (come prevede l’attuale art. 4 della Convenzione del 1961), purché ciò sia concesso dalle autorità dello Stato in cui i minori o gli adulti hanno la dimora abituale. Sono soprattutto interessate da questa norma le persone di nazionalità svizzera che hanno la loro dimora abituale in uno Stato non contraente.
Per quel che concerne la competenza di adottare misure nonché il riconoscimento e l’esecuzione di misure e decisioni estere, l’applicazione delle due Convenzioni si limita essenzialmente ai rispettivi Stati contraenti. Vi è quindi una lacuna nel riconoscimento di misure e decisioni estere adottate in Stati non contraenti, lacuna colmata grazie al nuovo capoverso 3.
2 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
2.1 Per la Confederazione
In caso di approvazione delle Convenzioni sulla protezione dei minori e degli adulti, l’Autorità centrale della Confederazione assumerebbe compiti supplementari che genererebbero un maggior carico di lavoro per i servizi incaricati. Inoltre, per creare e mantenere attiva la rete di esperti, si rivelerebbe necessario un potenziamento degli effettivi. Sulla base delle precedenti esperienze in materia di rapimenti internazionali di minori e adozioni, acquisite dall’Autorità centrale insediata nell’Ufficio federale di giustizia, i nuovi compiti renderebbero necessaria la creazione di un posto supplementare a tempo pieno.
2.2 Per Cantoni e Comuni
Per i Cantoni si prevede che l’approvazione delle Convenzioni permetterà di risolvere in modo più agevole i casi di protezione dei minori e degli adulti con implicazioni internazionali, casi che già li occupano attualmente, visto che a livello generale ci si attende piuttosto uno sgravio complessivo nella risoluzione dei singoli casi.
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