Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine

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quanto Stato federale, la Svizzera ha la possibilità di designare più autorità centrali, il nostro Paese è tenuto a indicarne una a cui vanno indirizzate le comunicazioni da trasmettere ai servizi nazionali.

Le autorità centrali devono cooperare con le autorità centrali degli altri Stati contraenti, al fine di realizzare gli scopi perseguiti dalla Convenzione (art. 30 par. 2). Devono fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati e sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore (art. 30 par. 2 e 3), agevolare lo scambio di comunicazioni, aiutare le autorità nell’ambito del trasferimento di competenza ai sensi degli articoli 8 e 9, promuovere accordi amichevoli e comunicare il luogo di dimora di un minore bisognoso di protezione (art. 31). Oltre a questi compiti generali, le autorità centrali possono anche fornire un rapporto sulla situazione del minore e chiedere all’autorità competente del loro Stato di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore (art. 32). Nell’ambito della cooperazione, la Convenzione obbliga inoltre l’autorità competente a richiedere il consenso dell’autorità competente estera, se si prevede di collocare un minore in tale Stato (art. 33). Inoltre l’autorità competente dello Stato estero deve essere informata se un minore bisognoso di protezione trasferisce la sua residenza abituale in tale Stato (art. 36). L’autorità centrale può dal canto suo rivolgersi a ogni autorità di un altro Stato contraente al fine di ottenere informazioni utili alla protezione del minore (art. 34 par. 1) o chiedere di prestare la loro assistenza nell’attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione (art. 35 par. 1). In tal senso le autorità competenti possono anche trasmettere informazioni e prove relative all’idoneità di un genitore allo Stato in cui verrà emanata una decisione riguardante il diritto alle relazioni personali. L’autorità competente a statuire dovrà, prima di pronunciarsi, tener conto di queste informazioni, prove o conclusioni (art. 35 par. 2). Va da sé che un’autorità non potrà chiedere o trasmettere informazioni se riterrà che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni del minore o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia (art. 37).

La Convenzione offre alle autorità cantonali e comunali di protezione del minore la possibilità di comunicare direttamente con un interlocutore estero chiaramente definito, ad esempio per accordarsi sulla competenza, richiedere informazioni necessarie alla valutazione di misure di protezione del minore o all’attribuzione dell’autorità parentale, o per esigere un rapporto sulla situazione di un minore all’estero o anche solo per esaminare la necessità e la proporzionalità di una misura.

1.2.3 Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti)10

La Convenzione sulla protezione degli adulti ha una struttura analoga a quella sulla protezione dei minori: campo di applicazione (art. 1-4), competenza (art. 5-12),

10 In relazione a questa Convenzione esiste un rapporto esplicativo particolareggiato di Paul Lagarde in francese (http://hcch.e-vision.nl/upload/expl35f.pdf) e in inglese (http://hcch.e-vision.nl/upload/expl35e.pdf).