Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine

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Secondo l’articolo 85 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), dal 4 febbraio 1969 in Svizzera è applicabile la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01). In base all’articolo 85 capoverso 2 LDIP, tale Convenzione si applica per analogia ai maggiorenni e alle persone considerate minori soltanto dal diritto svizzero, nonché alle persone che non hanno la dimora abituale in uno Stato contraente. La Convenzione dell’Aia del 1961 presenta lacune in diversi ambiti: il criterio della competenza in funzione della dimora (art. 1) viene indebolito da quello della competenza in funzione della cittadinanza (art. 4), non esiste alcun obbligo di esecuzione di misure di protezione adottate all’estero e la cooperazione internazionale funziona soltanto in misura limitata.

Le carenze della Convenzione del 1961 hanno indotto la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato a rielaborare in maniera radicale il testo, al fine di sostituirlo con una nuova normativa e di cercare di disciplinare la protezione degli adulti nelle relazioni internazionali. Da queste basi è nata la Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. A quest’ultima Convenzione è seguita, il 13 gennaio 2000, la Convenzione dell’Aia sulla protezione internazionale degli adulti. In quanto membro della Conferenza dell’Aia, la Svizzera ha contribuito in modo determinante all’elaborazione di entrambe le Convenzioni. Il 1° aprile 2003, il nostro Paese ha firmato la Convenzione del 1996 sulla protezione dei minori6. Come quella del 1961, la Convenzione del 1996 si prefigge di escludere i conflitti tra autorità di diversi Stati contraenti, nell’ambito dell’emanazione di misure di protezione della persona o del patrimonio del minore, estendendo la cooperazione internazionale e l’assistenza giudiziaria reciproca. La Convenzione del 1996 completa e integra quella del 1980 negli ambiti della responsabilità genitoriale e delle relazioni personali (diritto di visita).

La Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e quella sulla protezione degli adulti completano anche diversi accordi internazionali ai quali la Svizzera ha già aderito, come la Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311), e si inseriscono negli sforzi della Svizzera tesi a riformare il proprio diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti. Si pensi in particolare alla revisione del Codice civile (stato civile, matrimonio, divorzio, diritto di filiazione, obbligo di assistenza fra parenti, asili di famiglia, tutela, mediazione matrimoniale) del 26 giugno 1998 (RU 1999 1118) e alla prevista revisione del Codice civile

6 La Convenzione del 1996 è stata finora firmata da 27 Stati, 12 dei quali l’hanno ratificata.