Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine

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namento (come previsto dall’art. 2 cpv. 2 della legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali [LF-CAA, RS 211.221.31]). In seno all’Ufficio federale di giustizia è già attiva un’Autorità centrale della Confederazione (il Servizio di protezione internazionale di minori), che tratta casi di rapimenti internazionali di minori e conflitti transfrontalieri in materia di diritto di visita. Con la ratifica delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, l’Autorità centrale della Confederazione assumerà anche compiti legati all’informazione e al coordinamento nell’ambito delle relazioni internazionali. Essa fungerà inoltre da centro di contatto per le autorità centrali e i servizi esteri che richiedono la trasmissione di comunicazioni o informazioni sulla legge svizzera nonché su autorità e istituzioni elvetiche specializzate. Vi è poi la rappresentanza della Svizzera, in particolare in occasione di incontri internazionali, come già avviene nell’ambito della Convenzione dell’Aia del 1980 sul rapimento di minori, della Convenzione europea del 1980 sull’affidamento e della Convenzione dell’Aia del 1993 sull’adozione. Inoltre l’Autorità centrale della Confederazione deve assistere le autorità centrali dei Cantoni, assolvendo alla sua funzione di consulenza e di coordinamento, come già avviene in modo efficace per quel che riguarda l’attuazione della Convenzione dell’Aia del 1993 sull’adozione.

A livello cantonale, ogni Cantone designa inoltre un’autorità centrale incaricata di svolgere i compiti previsti dalle Convenzioni sulla protezione dei minori e degli adulti. Le autorità centrali cantonali sono in particolare tenute a garantire la trasmissione transfrontaliera di comunicazioni e documenti alle autorità e ai tribunali direttamente interessati, in Svizzera e all’estero, e ad assicurare il reciproco scambio di pareri. Nel contempo devono promuovere internamente il coordinamento tra le autorità cantonali e comunali che si occupano materialmente della protezione dei minori e degli adulti.

1.2.4.2 Competenza (art. 3)

La durata spesso ancora eccessiva delle procedure giudiziarie e di esecuzione, la maggior parte delle quali si svolge attraverso più istanze, è contraria al principio di celerità (art. 2 e 11 par. 2 della Convenzione dell’Aia sul rapimento di minori, art. 14 della Convenzione europea sull’affidamento) e a un modo di procedere il più possibile favorevole al bene del minore. A livello cantonale dovrà essere pertanto prevista un’istanza unica (art. 3 cpv. 1). Poiché si tratta di procedure che possono essere impugnate fino al Tribunale federale, deve trattarsi dell’autorità cantonale di ricorso (Tribunale superiore, Tribunale cantonale)11.

La competenza di questa istanza cantonale si estende a tutte le decisioni che devono essere emanate in relazione a un figlio portato o trattenuto illecitamente in Svizzera. Oltre all’esame delle domande in vista del ritorno, tali decisioni comprendono anche tutte le misure di protezione necessarie, inclusa la regolamentazione delle relazioni personali tra genitori e figlio durante la procedura, la nomina di un rappresentante del minore nonché le decisioni relative all’esecuzione del ritorno. Se la decisione relativa al ritorno del minore viene impugnata dinanzi al Tribunale federale, la corte cantonale resta competente per l’adozione di eventuali misure di protezione o per il

11 Cfr. art. 75 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), che entra in vigore il 1° gennaio 2007.