Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine
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principio la sua competenza anche se il minore viene illecitamente sottratto alla persona che detiene l’autorità parentale.
Sono possibili eccezioni al principio della competenza in base alla dimora abituale del minore in caso di divorzio e separazione dei genitori (art. 10), se vi è urgenza (art. 11) o se la misura esplica i suoi effetti soltanto in un altro Stato (art. 12; cfr. inoltre art. 55). Infine la Convenzione prevede regole applicabili al trasferimento consensuale della competenza da uno Stato all’altro (art. 8 e 9). In tal modo in futuro sarà possibile evitare che in due Stati contraenti vengano emanate due decisioni in contraddizione tra loro.
1.2.2.3 Diritto applicabile
I tribunali e le autorità cui la Convenzione attribuisce la competenza per la determinazione dell’autorità parentale in base alla legge e per l’adozione di misure di protezione applicano il proprio diritto, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore non giustifichino l’applicazione in via eccezionale di un’altra legge (art. 15 segg.). Non si applica il diritto estero se ciò va a scapito del terzo in buona fede (art. 19) o se la legge estera è manifestamente contraria all’ordine pubblico interno (art. 22).
La propria legge viene applicata anche in materia di restrizione o ritiro della responsabilità genitoriale attribuita in base a un altro ordine giuridico (art. 16-18).
1.2.2.4 Riconoscimento ed esecuzione
La Convenzione obbliga tutti gli Stati contraenti a riconoscere e a eseguire le misure di protezione adottate in uno Stato contraente (art. 23 segg.). Soltanto in certi casi, determinati in modo esaustivo, il riconoscimento può essere negato: ad esempio nel caso in cui l’autorità estera non è competente o se al minore non è stata concessa la possibilità di essere sentito (art. 23 par. 2 lett. a e b). L’autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto dell’autorità dello Stato estero (art. 25).
L’esecuzione di una decisione estera si basa sulla legge dello Stato di esecuzione (art. 26 par. 1 e 28). Lo Stato di esecuzione deve applicare una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione (art. 26 par. 2); non vi è alcuna revisione nel merito della misura adottata (art. 27).
1.2.2.5 Cooperazione
Nella prassi in materia di protezione internazionale dei minori, le principali questioni che si pongono spesso non riguardano la competenza, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione, ma la difficoltà a ottenere tutte le informazioni relative alla famiglia e al minore rilevanti per la presa di una decisione. La Convenzione del 1996 crea pertanto anche una struttura atta a promuovere e agevolare lo scambio di informazioni a livello internazionale e la cooperazione tra autorità e tribunali competenti per l’adozione di misure di protezione del minore (art. 29 segg.). La rete, con funzioni di mediazione e sostegno, formata dalle autorità centrali da istituire in ogni Stato contraente si è già rivelata efficace nell’ambito di altre Convenzioni dell’Aia (in materia di adozioni e rapimento di minori). Anche se, in