Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 18 pagine
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Nella definizione delle singole misure va tenuto conto che l’esecuzione deve essere effettuata in considerazione del bene del minore e che all’organo preposto all’esecuzione vanno concessi l’opportunità e il tempo necessari al fine di favorire un ritorno spontaneo (art. 13). Si raccomanda di consultare l’autorità cantonale d’esecuzione competente e l’Autorità centrale.
1.2.4.12 Esecuzione e interesse del minore (art. 13)
Come il ritorno in quanto tale, anche la sua esecuzione deve avvenire in modo da non causare traumi al minore e non mettere a repentaglio il suo equilibrio psicofisico. Per questo va tenuto conto dell’interesse del minore.
L’esecuzione spontanea è il miglior modo per tutelare l’interesse del minore. Le parti sono invitate ad adoperarsi in via amichevole in favore del ritorno, evitando in tal modo che l’esecuzione sia affidata a terzi.
1.2.4.13 Rinvio dell’esecuzione (art. 14)
In presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, può verificarsi una situazione in cui l’esecuzione deve essere sospesa o differita. Si pensi ad esempio a una malattia del minore o di una persona che è stata designata per stare vicino al fanciullo per accompagnarlo. Può trattarsi anche di difficoltà impreviste verificatesi nel Paese verso cui è previsto il ritorno, quali guerre, catastrofi naturali o malattia di persone designate per l’accoglimento del minore.
1.2.4.14 Modifica della decisione di ritorno (art. 15)
Analogamente alle misure di protezione dei minori in generale, entro certi limiti ben definiti deve essere possibile rivalutare anche una decisione che ordina il ritorno. Se vi sono state chiare lacune nell’accertamento delle circostanze fondamentali alla base della decisione, resta aperta la via della revisione prevista dal diritto procedurale applicabile. Possono insorgere però anche nuovi fatti che mutano le circostanze in modo essenziale, tanto da rendere necessaria una nuova valutazione (art. 15 cpv. 1). La nuova valutazione non deve però andare oltre i limiti fissati dalla Convenzione. Come in ogni altra procedura in materia di rapimento di minori, anche in questa fase valgono gli stessi motivi contrari a un ritorno. Di regola si verifica una situazione che potrebbe comportare una modifica della decisione di ritorno soltanto se tra tale decisione e la sua esecuzione (fallita o non richiesta) è trascorso un certo tempo. Le nuove circostanze possono riguardare un mutamento essenziale della situazione familiare del minore, per quel che concerne uno dei due genitori o addirittura entrambi, o concernere un importante peggioramento delle condizioni nello Stato estero in cui il minore dovrebbe far ritorno. Si considera tuttavia anche il caso in cui il minore ha nel frattempo raggiunto un’età e un grado di maturità tali da far dipendere la decisione di ritorno dal suo parere e in particolare dalla sua opposizione. In simili casi va innanzitutto sospesa l’esecuzione della decisione originaria di ritorno (art. 15 cpv. 2). La nuova procedura soggiace alle disposizioni della Convenzione e della legge. Se il tribunale ritiene che i nuovi fatti addotti non siano sufficienti per rifiutare un ritorno, la decisione originaria è confermata e le misure di esecuzione vengono conseguentemente adeguate. Se si decide in via definitiva di rifiutare il