Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/70: Iniziativa parlamentare 06.425 « Promuovere la stampa partecipando alle spese di distribuzione » · 20 pagine
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che le testate a tiratura ridotta beneficino di sussidi supplementari, allo scopo di preservare il pluralismo della stampa regionale e locale. Questa disposizione dovrebbe permettere di conseguire l’obiettivo perseguito dalla promozione della stampa. A tale scopo, la Confederazione versa alla Posta un importo fisso pari a 20 milioni di franchi annui – nel confronto internazionale si tratta di una somma ingente che permetterà di ottenere risultati notevoli. L’Austria, ad esempio, è passata nel 2002 da un sistema di promozione indiretta a un regime di promozione diretta. Da allora la promozione diretta della stampa può contare su circa 12 milioni di euro all’anno (grosso modo lo stesso importo versato in Portogallo). Il principio della tariffa unica senza indennità è inoltre rimasto invariato. Il modello svedese, comprendente vari operatori, prevede dal canto suo un importo annuo di circa 9 milioni di euro.
Si è deciso di sopprimere il «premio di fedeltà» previsto dalle disposizioni di legge applicabili fino alla fine del 2007. Il penultimo periodo dell’articolo 15 capoverso 1 prevede che la Posta debba tenere conto della quota della tiratura affidatale per il trasporto. All’atto pratico, tale norma si è tradotta in una riduzione del prezzo individuale di distribuzione nel caso in cui la quota fosse pari almeno al 50 per cento. Il premio di fedeltà si è rivelato essere una «camicia di forza dorata» proprio per i piccoli editori, in quanto impedisce loro di affidare a operatori privati il recapito mattutino di parte della tiratura.
2.2.2 Secondo l’ordinanza
L’ordinanza deve riproporre i criteri attualmente previsti per l’applicazione di prezzi preferenziali indipendenti dalla distanza e precisare quali pubblicazioni con una tiratura modesta potranno beneficiare di una promozione supplementare. A questo riguardo ci si può ispirare al modello proposto da editori e Posta.
Ancorché criticabili, i criteri stabiliti dall’articolo 38 dell’ordinanza sulle poste per la concessione di prezzi preferenziali vanno mantenuti, in quanto permettono ai diretti interessati di pianificare le attività con una certa sicurezza e consentono la prosecuzione della promozione della stampa, senza soluzione di continuità, anche dopo il 2007. I precedenti tentativi di modificare tali criteri (ad es. nel 2002) si sono scontrati in particolare con l’opposizione degli interessati (cfr. n. 1.4). È pertanto opportuno rinunciare alla revisione dell’ordinanza, in quanto sarebbe un esercizio difficile oltre che sterile, come dimostra l’esperienza. È questa l’unica opzione che permetta alla legge e all’ordinanza di entrare in vigore il 1° gennaio 2008.
Il nuovo articolo 15 della legge sulle poste prevede inoltre, allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la concessione di riduzioni supplementari a quotidiani e settimanali in abbonamento. Il Consiglio federale deve dunque precisare nell’ordinanza quali prodotti della stampa potranno beneficiare di tali riduzioni.
I criteri andranno definiti alla luce dell’obiettivo perseguito dalla promozione della stampa – vale a dire la salvaguardia del pluralismo della stampa nelle regioni. Conformemente a quanto previsto dal modello di editori e Posta, si propone di concedere riduzioni supplementari ai giornali e periodici in abbonamento che soddisfano i seguenti criteri cumulativi: