Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/70: Iniziativa parlamentare 06.425 « Promuovere la stampa partecipando alle spese di distribuzione » · 20 pagine

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Rapporto

1 Genesi del progetto

L’articolo 15 della legge sulle poste (RS 783.0) prevede che la Posta applichi prezzi preferenziali al trasporto di giornali e periodici in abbonamento. Secondo il capoverso 2 di questo articolo, la Confederazione versa ogni anno alla Posta un’indennità pari a 80 milioni di franchi per i costi non coperti causati dalla concessione di prezzi preferenziali. La durata di validità della disposizione è limitata alla fine del 2007.

Sancito dalla legge negli anni Novanta, il sistema di promozione indiretta della stampa mediante tariffe postali preferenziali è stato ripetutamente criticato. Oltre ai tentativi di apportare migliorie al sistema, rimasti comunque infruttuosi, si è cercato anche di produrre un cambiamento di paradigma istituendo una base costituzionale per la promozione diretta della stampa. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha così elaborato un relativo progetto (FF 2003 4629) che è stato accolto positivamente dal Consiglio nazionale (Boll. uff. 2003 N 1438), ma è stato respinto dal Consiglio degli Stati (Boll. uff. 2004 S 553).

Il tentativo di rimpiazzare il sistema di promozione indiretta della stampa per il tramite di tariffe preferenziali con un sistema di promozione diretta è dunque abortito. In vista di questo cambiamento di sistema, era stata fissata una data limite per l’abrogazione del sistema di promozione indiretta della stampa previsto dalla legge sulle poste. Il presente progetto si propone ora di istituire la base legale necessaria affinché possa essere mantenuto quantomeno il regime di promozione indiretta della stampa mediante tariffe postali preferenziali, senza le quali soprattutto i piccoli editori si troverebbero in grave difficoltà a partire dal 2008.

Nelle prossime pagine ci si soffermerà brevemente sulla genesi delle tariffe postali preferenziali nonché sui tentativi di istituire una base legale per la promozione diretta della stampa o di migliorare il regime di promozione indiretta della stampa.

1.1 La genesi dell’articolo 15 della legge sulle poste

Il modello di tariffazione basato sulla «frequenza di pubblicazione», valido sino alla fine del 2007, fu posto in vigore dal Consiglio federale il 1° febbraio 1991. In base a tale modello, a taluni prodotti della stampa va riservato un trattamento preferenziale per quanto attiene ai costi di spedizione. L’elemento cardine di tale modello è il criterio della «frequenza di pubblicazione», il quale è stato prescelto nell’intento di promuovere in particolare i quotidiani nonché i giornali locali e regionali.

In un primo momento l’allora Azienda delle PTT compensava i costi non coperti del servizio postale dei giornali con gli utili delle telecomunicazioni, ma l’entrata in vigore della legge sulle telecomunicazioni, nel 1992, rese oltremodo difficoltosa la copertura del disavanzo. Per questo motivo, il 20 aprile 1994 il Consiglio federale presentò all’Assemblea federale un messaggio concernente una revisione della legge sul servizio delle poste, entrata poi in vigore nel 1996, che prevedeva l’istituzione della base legale necessaria per poter indennizzare le prestazioni in favore dell’economia generale (FF 1994 II 785).