Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/70: Iniziativa parlamentare 06.425 « Promuovere la stampa partecipando alle spese di distribuzione » · 20 pagine

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Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione (criteri di promozione, procedura di concessione, procedura di versamento delle indennità, ecc.).

In concreto la legge sulle Poste potrebbe essere modificata come segue:

Art. 15 (in base alla proposta fatta dalla Commissione con il presente progetto, senza le riduzioni supplementari concesse alla stampa locale e regionale in virtù dei cpv. 3 e 6)

1 ...

2 …

3Stralciare

4…

5…

6Stralciare

Art. 15a (nuovo) Riduzioni di prezzo per il trasporto di giornali e periodici della stampa regionale e locale in abbonamento

1 Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa, i distributori applicano riduzioni di prezzo per il trasporto di giornali e periodici in abbonamento della stampa regionale e locale.

2 La Confederazione indennizza i distributori aventi diritto per le riduzioni di prezzo concesse con 20 milioni di franchi all'anno. L'indennità è versata ai distributori ogni anno a posteriori, in funzione del numero di esemplari trasportati e in base alla tiratura certificata da un servizio indipendente. I distributori sono tenuti ad accordare integralmente le riduzioni di prezzo alle testate interessate.

3 Hanno diritto all'indennità i distributori che effettuano una distribuzione regolare o un recapito mattutino e che beneficiano di una concessione per la distribuzione di giornali e periodici in abbonamento della stampa regionale e locale.

4 Il Consiglio federale disciplina segnatamente i criteri di promozione, la procedura di concessione, la certificazione indipendente della tiratura, il diritto alle indennità e la procedura di attribuzione delle stesse.

3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Legge del 30 aprile 1997 sulle poste

Art. 15 Trasporto di giornali e periodici in abbonamento

Conformemente alla decisione delle Camere federali del 13 dicembre 2002, l'attuale articolo 15 della legge sulle poste si applica al più tardi fino al 31 dicembre 2007. Dopo questa data la disposizione decade senza essere sostituita. Le disposizioni proposte dal presente progetto si applicano a partire dal 1° gennaio 2008.