Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/70: Iniziativa parlamentare 06.425 « Promuovere la stampa partecipando alle spese di distribuzione » · 20 pagine

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Art. 15 cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce che la Posta deve applicare prezzi preferenziali per la distribuzione di giornali e periodici in abbonamento. La garanzia dei prezzi indipendenti dalla distanza rappresenta l'elemento centrale delle riduzioni concesse.

Art. 15 cpv. 2

Il capoverso 2 enuncia i criteri in base ai quali la Posta è tenuta a stabilire i suoi prezzi preferenziali. I criteri, precisati nell'ordinanza sulle poste, coincidono con quelli attualmente in vigore. Anche le tariffe dovrebbero rimanere le stesse.

Art. 15 cpv. 3

Il presente capoverso obbliga la Posta a concedere riduzioni supplementari ai quotidiani e ai settimanali in abbonamento. Le riduzioni devono essere concesse soltanto ai prodotti della stampa la cui tiratura è compresa entro i limiti fissati dal Consiglio federale. Nell'ordinanza del Consiglio federale andranno fissati gli altri criteri che devono essere adempiuti per poter beneficiare delle riduzioni. Il presente capoverso precisa parimenti l'obiettivo perseguito dalle riduzioni, ossia la salvaguardia del pluralismo della stampa regionale e locale.

Art. 15 cpv. 4

I prezzi fissati secondo i capoversi 1 – 3 devono essere approvati dal DATEC.

Art. 15 cpv. 5

La Confederazione indennizza i costi risultanti alla Posta dall'applicazione di prezzi preferenziali indipendenti dalla distanza secondo i capoversi 1 e 2. Nell'ambito del preventivo, il Consiglio federale sottopone ogni anno all'Assemblea federale una richiesta di credito di pagamento destinato a coprire i costi effettivi. L'importo massimo di questo credito è fissato a 60 milioni di franchi. La minoranza II propone di prevedere un credito minimo di 60 milioni di franchi, al fine di lasciare un margine di manovra per un eventuale aumento futuro.

Art. 15 cpv. 6

La Confederazione stanzia ogni anno un importo fisso di 20 milioni di franchi per compensare le riduzioni di prezzo accordate alle testate a tiratura ridotta secondo il capoverso 3. Questo importo è iscritto ogni anno nel preventivo quale credito di pagamento. La minoranza III propone di prevedere un indennizzo minimo di 20 franchi, al fine di lasciare un margine di manovra per un eventuale aumento futuro.