Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/70: Iniziativa parlamentare 06.425 « Promuovere la stampa partecipando alle spese di distribuzione » · 20 pagine
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6.3 Subordinazione al freno alle spese
Giusta l'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, le nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Le spese annue pari fino a 80 milioni di franchi previste nell'ambito del presente progetto superano ampiamente il limite del freno alle spese.
Non si tratta qui di continuare a versare i sussidi previsti fino alla fine del 2007; la decisione dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 non intendeva fare sì che il periodo transitorio si concludesse con la trasposizione della disposizione in una legge duratura, ma piuttosto che il sistema delle tasse postali preferenziali fosse soppresso e sostituito con un sistema completamente diverso. Il presente progetto di nuovo articolo 15 LPO elimina il carattere temporaneo dei sussidi e determina nuove spese ricorrenti a decorrere dal 2008.
6.4 Forma dell’atto
Le prestazioni della Posta, tra cui il trasporto di giornali e periodici in abbonamento, sono disciplinate nella legge sulle poste (art. 1 LPO). È inoltre prevista una prestazione della Confederazione, per la quale è necessaria una base legale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettera e della Costituzione federale.
L'articolo 15 LPO non permette ancora di versare le indennità previste: i crediti annui necessari saranno sbloccati nell'ambito di un credito di pagamento approvato per mezzo di un decreto federale semplice (di norma quello con cui viene votato il preventivo).