Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine

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– il Consiglio federale descrive i singoli compiti dei musei aggregati all’Amministrazione federale decentralizzata e delle collezioni di proprietà di un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata (v. art. 4 cpv. 2);

– l’Ufficio federale della cultura descrive, in collaborazione con l’unità amministrativa interessata, i singoli compiti dei musei aggregati all’Amministrazione federale centrale e delle collezioni di proprietà della Confederazione (v. art. 4 cpv. 3);

– il Consiglio federale sorveglia il Museo nazionale svizzero ed esaminerà, se delegare al DFI singoli compiti di vigilanza che gli sono delegati in virtù dell’articolo 21.

1.7 Concertazione di compiti e finanze

L’avamprogetto non ha ripercussioni dirette sulle finanze. Per la Confederazione non comporta, in particolare, costi supplementari (v. n. 3.1).

1.8 Trattamento di interventi parlamentari

Il Postulato Widmer del 18 marzo 2002 (02.3068) chiede essenzialmente di esaminare se il Museo svizzero dei trasporti (MST) può essere integrato nel «Gruppo MUSEE SUISSE». Nel suo messaggio del 29 novembre 2002 relativo alla legge federale sulla Fondazione Museo nazionale svizzero il Consiglio federale aveva proposto di rinunciare temporaneamente a un’integrazione dell’MST e di tornare ad esaminare la questione in un secondo tempo. Questo esame è nel frattempo avvenuto. Stando al Consiglio federale è preferibile rinunciare a un’integrazione dell’MST nel costituendo Museo nazionale svizzero, in quanto l’impostazione dell’MST non è conciliabile con la strategia globale. Si chiede pertanto alle Camere federali di considerare liquidato il postulato.

2 Spiegazioni dei singoli articoli

Art. 1 Oggetto

Il progetto di legge concerne l’organizzazione e i compiti dei musei e delle collezioni della Confederazione. Quali musei e collezioni rientrano nel campo d’applicazione della legge è determinato dalle definizioni all’articolo 3.

Art. 2 Obiettivi

Questa disposizione cita i principali obiettivi della politica museale della Confederazione, tra cui figurano, in particolare: la conservazione di importanti beni culturali mobili della Svizzera (lett. a), le attività di presentazione e messa in risalto dei musei e delle collezioni della Confederazione (lett. b e c), il miglioramento della collaborazione nel paesaggio museale svizzero (lett. d) come pure il sostegno professionale fornito a altri musei (lett. e). L’elenco degli obiettivi non è esaustivo. Vi si può ag-