Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine
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sce in usufrutto al Museo nazionale svizzero gli oggetti delle collezioni custodite dall’attuale „Gruppo MUSEE SUISSE“, in analogia all'articolo 745 segg. del Codice civile20. Sono fatti salvi gli oggetti delle collezioni connesse per argomento o contratto al Museo degli automi musicali di Seewen o che vi sono conservati da anni. Per questi oggetti delle collezioni – segnatamente automi musicali, fonografi e grammofoni – viene compilato un inventario che verrà approvato dal Consiglio federale (art. 27 cpv. 2 lett. b).
Cpv. 3
I nuovi oggetti delle collezioni, acquisiti dal Museo (acquisti, donazioni, ecc.), sono per legge proprietà della Confederazione e sono lasciati in usufrutto all’istituto.
Cpv. 4
Il Museo nazionale svizzero conclude assicurazioni private solo in via eccezionale e con il consenso dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) per gli oggetti delle collezioni che gli sono trasferiti in usufrutto dalla Confederazione. Il Museo nazionale svizzero dispone di tutta una serie di misure per impedire danni agli oggetti (misure di sorveglianza, protezione contro gli incendi, trasporti speciali, ecc.). Durante gli ultimi decenni non si sono verficati incidenti degni di nota. In tali circostanze, è giustificato il principio di non assicurare gli oggetti delle collezioni. Anche perché la perdita dal punto di vista culturale e storico in caso di danno irrimediabile ad un oggetto non può essere compensata da una prestazione pecuniaria.
In caso di prestito da parte di altri enti al Museo nazionale svizzero, in genere coloro che prestano insistono perché gli oggetti vengano assicurati in modo completo. Per questi oggetti è previsto che il Museo nazionale svizzero concluda un'assicurazione privata che offre una copertura totale dei rischi o una copertura fino ad una determinata somma. La Confederazione può anche assumere l'intero rischio o, in caso di copertura parziale, la differenza tra l'importo dell'assicurazione privata e il valore di mercato dell'oggetto prestato, se le sembra più opportuno. Poiché il budget del Museo nazionale svizzero anche in futuro verrà finanziato soprattutto dalla Confederazione, la conclusione di un'assicurazione privata da parte del Museo nazionale svizzero è più vantaggiosa per la Confederazione solo se sussiste un considerevole rischio (come ad esempio per oggetti particolarmente fragili o per vie di trasporto molto pericolose). I dettagli sono regolati in un contratto di diritto pubblico tra il Museo nazionale svizzero e la Confederazione (vedi il cpv. 5).
Cpv. 5
Per quel che riguarda gli oggetti della collezione, i dettagli sono regolati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione, rappresentata dall'UFC, e l’istituto. I dettagli per quel che riguarda l'assicurazione degli oggetti delle collezioni ai sensi del capoverso 4 vengono anch'essi regolati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione, rappresentata dall'AFF, e l’istituto.
Art. 16 Immobili
La Confederazione affida in usufrutto all’istituto gli immobili in cui ha sede il Museo a Zurigo, Prangins, Svitto e Affoltern am Albis (centro delle collezioni), in ana-
20 RS 210