Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine
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logia all'articolo 745 segg. del Codice civile21. L'obbligo di manutenzione è assunto dalla Confederazione. Il Museo versa alla Confederazione un'indennità adeguata per l'uso degli immobili. L'indennità viene integrata nel calcolo dei contributi che la Confederazione versa all’istituto. I motivi dell'usufrutto e i particolari dell'utilizzo degli immobili sono regolati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, ed il Museo nazionale svizzero.
Art. 17 Finanziamento
Cpv. 1
In futuro il Parlamento determina ogni quattro anni un credito quadro per le attività del Museo nazionale svizzero. Funge da base al credito quadro un messaggio sul finanziamento che comprende tutte le attività dell'UFC, di Pro Helvetia e del Museo nazionale svizzero. In questo messaggio sul finanziamento il Consiglio federale presenta gli elementi principali dell'attività nei tre settori per i quattro anni successivi. In base all'articolo 25 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 200222 sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento; LParl), il Parlamento ha la possibilità di prendere decisioni sul credito da concedere per le priorità fissate. Nel quadro dei crediti concessi ai sensi dell'articolo 22 capoverso 223 della legge sulla promozione della cultura del …24, il Museo nazionale svizzero riceve contributi annui. Inoltre deve essere consultato anche per le statistiche e le valutazioni sulla cultura previste nella legge di cui sopra.
Cpv. 2
In base ai proventi realizzati in modo autonomo e al finanziamento tramite donazioni e contributi pubblici sul totale degli introiti, il grado di autofinanziamento del "Gruppo MUSEE SUISSE" raggiunge solo il 5,6%25, cioè chiaramente meno della media dei musei storici in Svizzera. Il Consiglio nazionale si attende dal Museo nazionale svizzero un chiaro aumento del grado di autofinanziamento. Al fine di accrescere il grado di copertura, devono essere applicati con maggiore coerenza gli strumenti ai sensi del capoverso 2 (proventi da attività commerciali, sponsoring, ecc.).
Art. 18 Tesoreria
Per l'amministrazione dei fondi liquidi, il Museo nazionale svizzero è associato alla tesoreria centrale della Confederazione. Per garantirne la liquidità, la Confederazione può fornire all’istituto capitale di terzi. Prestiti di questo tipo sono effettuati tramite un conto corrente dello stesso presso la Confederazione. In contraccambio l’istituto investe i propri fondi in eccedenza alla Confederazione che gli versa interessi di mercato. I particolari sono regolati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione, rappresentata dall'AFF, e il Museo nazionale svizzero.
21 RS 210
22 RS 171.10
23 La numerazione degli articoli può cambiare fino all’approvazione definitiva della legge sulla promozione della cultura da parte del Consiglio federale.
24 RS …
25 Calcolato sulla base dell’anno finanziario 2006.