Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine
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Naturalmente, in particolare nel settore dell’attività di mediazione, l’accento è posto, altresì, sull’accesso del pubblico alla cultura (lett. e), per esempio mediante l’allestimento di manifestazioni speciali destinate a bambini e giovani.
Per quanto concerne le prestazioni fornite a altri musei citate alla lettera f, va menzionato che tali prestazioni sono fornite contro remunerazione (in particolare, quindi, anche le prestazioni del Museo nazionale svizzero di cui all’art. 8 cpv. 2 lett. a).
Cpv. 2 e 3
Per ovvie ragioni, il mandato fondamentale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 non può essere descritto in maniera troppo dettagliata poiché è vincolante per tutti i musei e le collezioni della Confederazione. A livello di attuazione, l’articolo 4 capoverso 1 deve essere precisato come segue:
il Consiglio federale descrive i singoli compiti dei musei aggregati all’Amministrazione federale decentralizzata e delle collezioni di proprietà di un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata. Per quanto concerne le collezioni del PF di Zurigo, conformemente all’articolo 4 capoverso 1, il Consiglio federale definisce i dettagli nel mandato di prestazioni quadriennale nel settore dei PF. In seguito, spetta al consiglio dei PF tradurre in pratica il progetto del Consiglio federale nella concertazione degli obiettivi con il PF di Zurigo. Per il Museo nazionale svizzero, l’articolo 7 contiene già la prima disposizione esecutiva relativa al compito di base di cui all’articolo 4 capoverso 1. Un’ulteriore precisazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 avviene mediante la determinazione degli obiettivi strategici ai sensi dell’articolo 22.
L’Ufficio federale della cultura descrive, in collaborazione con l’unità amministrativa interessata (per esempio il DDPS trattandosi di militaria) i singoli compiti dei musei aggregati all’Amministrazione federale centrale e delle collezioni di proprietà della Confederazione. I dettagli sono definiti mediante piani direttori e istruzioni vincolanti dell’unità amministrativa interessata.
Art. 5 Forma giuridica
Cpv. 1
Il Museo nazionale svizzero (MNS) deve essere costituito in forma di istituto di diritto pubblico dotato di una propria personalità giuridica, secondo la regolamentazione prevista dal Consiglio federale nel Rapporto sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione per gli scorpori.11 Va altresì notato che nella distinzione tra fondazioni e istituti di diritto pubblico la differenza è eminentemente terminologica. In entrambi i casi, non esiste una normativa generale a livello federale. Non è quindi determinante la designazione delle unità rese autonome, ma unicamente la forma concreta dell’atto organizzativo corrispondente.
Cpv. 2
L’istituto tiene una propria contabilità che, in osservanza dell’articolo 55 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC)12, deve essere integrata nel consuntivo consolidato. In tal modo si garantisce la veduta d’insieme
11 FF 2006 7579 seg.
12 RS 611.0