Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine
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Art. 11 Consiglio museale
Cpv. 1
La composizione del consiglio museale è fissata a sette – nove membri. Dato che i compiti del consiglio si limitano alla direzione strategica del Museo nazionale svizzero questo numero appare adeguato. I membri del consiglio museale devono essere esperti qualificati nel settore. I requisiti richiesti devono inoltre corrispondere all’orientamento strategico dell’istituto. Perciò il consiglio museale deve essere composto di personalità che vantano da un lato esperienza politico-culturale e dispongono, dall’altro, di dimostrate capacità nella sorveglianza di organi esecutivi e/o nel management. Non è prevista una rappresentanza dell’Amministrazione federale nel consiglio museale.
Cpv. 2
La nomina dei membri del consiglio da parte del Consiglio federale è conforme alle disposizioni del rapporto sulla corporate governance e ai regolamenti consuetudinari delle unità decentrate della Confederazione (cfr., per esempio, art. 22 della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni [legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE]). 13
Nel nominare i membri del consiglio museale, il Consiglio federale terrà conto, nella misura del possibile, di un’equa rappresentanza delle regioni, dei sessi, delle lingue e delle fasce di età. Questi criteri di scelta sono però secondari rispetto all’esigenza di competenze specialistiche. Qualora il numero di candidati dotati di tali competenze non sia sufficiente al momento della selezione, si deve ammettere che, durante un determinato mandato, si possa rinunciare a tenere conto dei criteri secondari.
I Cantoni di ubicazione dell’MNS (Cantoni di Zurigo, Vaud e Svitto) sono rappresentati in seno al consiglio museale soltanto nella misura in cui partecipino in maniera adeguata al finanziamento dell’istituto.
La prevista durata del mandato del consiglio museale (quattro anni) è conforme a quanto disposto all’articolo 14 dell’ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni)14.
Cpv. 3
Il capoverso 3 menziona la possibilità di revocare, durante il periodo di mandato, i membri del consiglio museale per ragioni gravi. La revoca può essere presa in considerazione, in particolare, allorché un membro non adempie più i requisiti necessari all’esercizio delle sue funzioni oppure ha commesso un serio mancamento ai suoi doveri.
Cpv. 4
Il consiglio museale è l’organo di direzione strategica del Museo nazionale svizzero e in quanto tale prende le decisioni di cui alle lettere a –h.
Lett. a
13 RS 946.10
14 RS 172.31