Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine
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Art. 19 Presentazione dei conti
La presentazione dei conti del Museo nazionale svizzero espone la situazione reale concernente il patrimonio, le finanze e i ricavi. L'istituto segue i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti. Tenendo conto di questi principi, il consiglio museale determina le norme per la presentazione dei conti. Queste norme devono essere pubblicate. La contabilità d'esercizio è strutturata in modo tale da presentare i costi e i ricavi delle attività commerciali ai sensi dell'articolo 8.
Art. 20 Imposte
Conformemente all'articolo 62d LOGA, il Museo è esonerato da ogni imposta cantonale e comunale per le attività non commerciali.
Per quanto riguarda l'imposta federale, l'istituto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto quando fornisce prestazioni facendo concorrenza al settore privato, come ad esempio in caso di restauro di beni culturali per terzi. Il legislatore ha inoltre rinunciato ad esonerare la Confederazione ed i relativi enti diventati autonomi dall'imposizione soggettiva per l’imposta preventiva e le tasse di bollo: per cui anche queste imposte non sono comprese nell'esonero.
I ricavi realizzati dal Museo nazionale svizzero nel quadro delle attività commerciali di cui all'articolo 8 sono soggetti a imposta.
Art. 21 Vigilanza
Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 LOGA, in linea di massima è compito del Consiglio federale sorvegliare le unità decentralizzate e gli organi della Confederazione incaricati di compiti amministrativi senza far parte dell'Amministrazione centrale. In base a questa disposizione, la sorveglianza sul Museo nazionale svizzero spetta al Consiglio federale che può determinare nell'ambito delle competenze organizzative come vuole gestire la funzione di sorveglianza (art. 24 LOGA). In particolare può delegare il compito completamente o in parte al DFI. Una delega di questo tipo dovrà essere presa in considerazione soprattutto per l'approvazione annua del rapporto di gestione.
Il Consiglio federale svolge la funzione di vigilanza in particolare mediante la nomina del consiglio museale e del relativo presidente, l'approvazione del rapporto di gestione e del regolamento del personale e mediante l'assunzione di determinati compiti al fine di ridurre il carico di lavoro del consiglio museale.
Per svolgere il compito di vigilanza, il Consiglio federale ha a disposizione gli strumenti seguenti: il rapporto del consiglio museale sulla realizzazione degli obiettivi strategici, il rapporto di gestione, il rapporto dell'organo di controllo e quello del Controllo federale delle finanze sugli eventuali esami svolti durante l'anno del rapporto.
In caso di distorsioni attuali o prevedibili, constatate nell'ambito del compito di vigilanza, il Consiglio federale può prendere le misure seguenti: modifica degli obiettivi strategici, rifiuto di approvare il rapporto di gestione, rifiuto di assumere determinati compiti al fine di ridurre il carico di lavoro del consiglio museale, revoca anticipata