Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine
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per l’appunto la definizione dettagliata dell’organizzazione dell’MNS nel regolamento interno. Il regolamento preciserà, per esempio, se la pianificazione delle collezioni del Museo nazionale svizzero debba essere decisa dal comitato direttivo in corpore o soltanto dal direttore.
Cpv. 5
Il Consiglio federale determina l’onorario dei membri del consiglio museale. Si applicano per analogia l’articolo 6a della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)16 come pure la relativa ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)17.
Art. 12 Comitato direttivo
Cpv. 1
Il comitato direttivo è l’organo operativo della fondazione; adempie tutti i compiti non attribuiti a altri organi.
Cpv. 2
Il direttore presiede il comitato direttivo del Museo nazionale svizzero. Assume il personale e rappresenta l’istituto nelle relazioni con l’esterno. Altre competenze gli sono attribuite dal regolamento interno (cfr. cpv. 3).
Cpv. 3
Il regolamento interno disciplina i particolari dei compiti e delle competenze del comitato direttivo e del direttore.
Art. 13 Organo di revisione
L'organo di revisione è nominato dal Consiglio federale che può revocare la nomina per motivi gravi. Come previsto nel rapporto sulla corporate governance18, il mandato, lo statuto, le attribuzioni, l'indipendenza, la durata del mandato e la relazione dell'organo di revisione si applicano in analogia agli articoli 727-731a del Codice delle obbligazioni.19 La relazione dell'organo di revisione tuttavia deve essere presentata al consiglio museale e al Consiglio federale, a differenza di quanto avviene per le società per azioni.
Art. 14 Personale
Cpv. 1
Il personale del Museo nazionale svizzero e i membri del comitato direttivo sono assunti in base al diritto privato. I rapporti di lavoro sono dunque soggetti al diritto delle obbligazioni (art. 319 segg. CO). Tra l'altro, ciò comporta che le divergenze che riguardano il diritto del lavoro sono decise da un tribunale civile (vedi l'art. 6
16 RS 172.220.1
17 RS 172.220.12
18 FF 2006 7583
19 RS 220