Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine

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cpv. 7 LPers). Per quanto riguarda le assunzioni previste in base al diritto privato, è necessario sottolineare quanto segue: presumibilmente alla fine dell'estate 2007 il Consiglio federale approverà un rapporto supplementare alla relazione sulla corporate governance di settembre 2006. Questo rapporto supplementare in particolare è destinato a trattare la questione della posizione giuridica del personale di unità dell'Amministrazione federale divenute autonome. Il testo del messaggio sulla legge federale sui musei e le collezioni della Confederazione sarà fondato su questo rapporto supplementare.

Cpv. 2

Nella politica del personale, l’istituto deve tener conto degli articoli 4 e 5 dell'LPers. Il rinvio all'articolo 4 LPers garantisce che il personale del Museo nazionale svizzero sia occupato in modo opportuno, secondo principi economici e socialmente accettabili. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 LPers, la Confederazione mantiene il settore della gestione (controlling) e della relazione (reporting) sulla politica del personale del Museo. Il controlling si svolge tramite l'approvazione del regolamento del personale. Il reporting, invece, nell'ambito della relazione periodica del Consiglio federale alle Camere federali sulla politica federale della Confederazione.

Cpv. 3

Per la direttrice o il direttore e gli altri membri del comitato direttivo si applicano l'articolo 6a LPers e l'ordinanza sulla retribuzione dei quadri.

Cpv. 4

Il consiglio museale determina nel regolamento del personale i salari, le prestazioni accessorie e ulteriori condizioni contrattuali del personale. I termini "salari", "prestazioni accessorie" e "ulteriori condizioni contrattuali" sono tratti dall'ordinanza sulla retribuzione dei quadri e descritti in modo più preciso come segue: sono considerate prestazioni accessorie tra l’altro tutte le prestazioni monetarie oltre al salario, come le bonificazioni. Come ulteriori condizioni contrattuali sono menzionati i termini di dimissione. Il regolamento del personale deve essere presentato al Consiglio federale perché lo approvi. La riserva dell'approvazione da parte del Consiglio federale si giustifica con il fatto che il Museo nazionale svizzero è finanziato in ampia parte dalla Confederazione. Il Consiglio federale presuppone una strutturazione secondo il regolamento del personale che garantisca un'analogia con le prestazioni del personale federale.

Cpv. 5

Il personale dell’istituto sarà assicurato presso la cassa pensioni della Confederazione. Affiliarsi è obbligatorio. Non è permesso uscire dalla cassa pensioni della Confederazione.

Art. 15 Oggetti delle collezioni

Cpv. 1

Le collezioni curate finora dal „Gruppo MUSEE SUISSE“ sono in ampia parte proprietà della Confederazione. Ma il gruppo dispone anche di numerosi oggetti affidati da Cantoni e terzi. Ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1, la Confederazione trasferi-