Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine
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portunità di decentralizzare i musei e le collezioni trasformandole in enti autonomi di diritto pubblico (vedi il capitolo 1.3.4.2).
Art. 24 Alienazione a terzi
La disposizione funge da base legale per permettere al Consiglio federale di trasferire senza complicazioni il Castello di Wildegg ad un nuovo istituto giuridico, sempre che i negoziati in corso con il Cantone di Argovia si concludano con successo (vedi il capitolo 1.3.4.1).
Art. 25 Abrogazione del diritto vigente
Con l'entrata in vigore della legge federale proposta, sono abrogati la legge federale vigente del 27 giugno 1890 sull'istituzione di un Museo nazionale svizzero e i due decreti federali del 1902 e del 1970.
Art. 26 Modifica del diritto vigente
L’istituto deve essere sottoposto alla legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici27 che deve essere completata a questo scopo.
Art. 27 Costituzione del Museo nazionale svizzero
La disposizione regola varie modalità di costituzione dell’istituto e la cessione dei valori, dei diritti e dei doveri dall'attuale „Gruppo MUSEE SUISSE“ al Museo nazionale svizzero.
Art. 28 Trasferimento dei rapporti di lavoro
I rapporti di lavoro del personale dei musei e del centro delle collezioni ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 sono trasferiti al Museo nazionale svizzero al momento in cui questo ottiene personalità giuridica.
Non sussiste il diritto di continuare nella funzione, nel settore di attività e nella posizione gerarchica. Invece, sussiste il diritto di ricevere il salario precedente per la durata di un anno. Nel momento in cui il Museo nazionale svizzero ottiene personalità giuridica, la direttrice o il direttore dell'attuale „Gruppo MUSEE SUISSE“ ne diventa direttrice o direttore.
Art. 29 Datore di lavoro competente
Questa disposizione indica espressamente che l’MNS rimane il datore di lavoro responsabile per i beneficiari di pensioni di vecchiaia, invalidità o superstiti assegnati finora ai musei e al centro delle collezioni del „Gruppo MUSEE SUISSE“. Lo stesso dicasi per i casi di invalidità successivi all'entrata in vigore della presente legge. L'articolo 29 è conforme alla soluzione prevista dall'Assemblea federale nella legge federale del 20 dicembre 200628 sulla cassa pensioni della Confederazione.
27 RS 172.056.1
28 FF 2007 21 (Termine per il referendum: 13 aprile 2007).