Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine

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del mandato a membri del consiglio museale e richiesta di assunzione di responsabilità da parte di organi museali.

La vigilanza suprema sull’istituto spetta alle Camere federali; si basa aull'articolo 169 della Costituzione federale (Cost.)26 e sulle disposizioni della legge sul Parlamento. Per quel che riguarda il Museo nazionale svizzero si deve soprattutto esaminare se il Consiglio federale difende correttamente gli interessi in quanto proprietario e se svolge in modo adeguato i compiti e le funzioni affidatigli (alta vigilanza indiretta). Inoltre, indipendentemente dalla nomina dell'organo di revisione, il Controllo federale delle finanze garantisce la vigilanza finanziaria dell’istituto.

Art. 22 Obiettivi strategici

Cpv. 1

Il Consiglio federale determina per l’istituto gli obiettivi strategici formulati per un quadriennio, indica determinate condizioni che riguardano l'esercizio e i compiti, che completa con indicatori dei risultati. Le indicazioni che riguardano i compiti concretizzano le mansioni dell’istituto stabilite per legge (vedi l'art. 4 cpv. 2 e l'art. 7). Inoltre gli obiettivi strategici possono precisare singoli elementi principali dell'attività riportati nel messaggio sul finanziamento (vedi l'art. 17 cpv. 1).

Il consiglio museale partecipa all'elaborazione degli obiettivi strategici determinati dal Consiglio federale. Nella prassi il consiglio museale sottopone all'UFC alcune proposte al riguardo per il quadriennio in questione. Le proposte sono poi rivedute dall'Ufficio e dal consiglio museale e presentate al Consiglio federale perché le approvi.

Gli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale sono pubblicati nel Foglio federale.

Cpv. 2

Il Consiglio federale verifica tutti gli anni se gli obiettivi strategici sono stati raggiunti. Per tale verifica si basa sul rapporto che il consiglio museale dedica all'attuazione degli obiettivi strategici. Se il Consiglio federale ha bisogno di informazioni supplementari, grazie alla funzione di vigilanza ai sensi dell’articolo 21, può fare uso del diritto di consultare e può domandare all’istituto informazioni e chiarimenti supplementari.

Art. 23 Compiti

Gli altri musei e collezioni della Confederazione svolgono il mandato di cui all'articolo 4 nei settori che non rientrano in quelli del Museo nazionale svizzero. I compiti dei singoli musei e collezioni sono svolti dal Consiglio federale o dall'UFC in collaborazione con l'unità amministrativa in questione allo scopo di concordare nel modo migliore le varie attività dei musei e delle collezioni.

Come già citato, per quanto riguarda i musei e le collezioni dell'UFC si cerca a breve termine di sviluppare una presenza comune sul mercato e di intensificare la collaborazione reciproca e con altri musei. A medio e lungo termine occorre esaminare l'op-

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