Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine
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Gli obiettivi strategici quadriennali dell’MNS sono fissati dal Consiglio federale come previsto all’articolo 22 capoverso 1. Il consiglio museale provvede alla loro attuazione: sotto il profilo aziendale, l’attuazione degli obiettivi strategici è retta, tra l’altro, dalle norme del regolamento interno emanato dal consiglio museale (cfr. lett. h).
Lett. b
Il consiglio museale adotta il preventivo. A tal fine determina quali indicazioni gli devono essere fornite dal comitato direttivo.
Lett. c
Il consiglio museale adotta annualmente il rapporto di gestione dell’istituto e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima di pubblicarlo. Il Consiglio federale può rifiutare l’approvazione se non è d’accordo su punti essenziali del rapporto. Il contenuto si allinea sulle disposizioni del diritto delle obbligazioni (art. 662 Diritto delle obbligazioni15). Il rapporto di gestione contiene, da un lato, indicazioni sull’adempimento dei compiti dell’anno trascorso, assumendo così la natura di rendiconto. Dall’altro, ne fanno parte integrante dati statistici e il conto annuale.
Lett. d
Il consiglio museale nomina il direttore. La nomina, come pure l’eventuale scissione del rapporto di lavoro, deve essere approvata dal Consiglio federale.
Lett. e
Il consiglio museale fissa la grandezza del comitato direttivo e ne nomina i membri, su incarico del direttore. È altresì responsabile della revoca di membri del comitato direttivo, qualora se ne presenti la necessità.
Lett. f
Il consiglio museale svolge anche funzioni di controllo; sorveglia infatti la gestione del comitato direttivo per controbilanciarne la posizione di forza. Veglia altresì all’applicazione del regolamento interno, identifica le infrazioni e ne ordina la correzione. Qualora riscontri gravi problemi nell’organizzazione o nella direzione dell’istituto e il comitato direttivo non sia in grado di eliminarli, il consiglio museale è tenuto a intervenire.
Lett. g
Il consiglio museale emana il regolamento del personale, previa approvazione del Consiglio federale. Il regolamento del personale contiene le disposizioni in materia di retribuzioni, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali del personale dell’istituto (cfr. art. 14).
Lett. h
Il presente disegno stabilisce unicamente le condizioni quadro di base dell’organizzazione dell’istituto. Il Museo nazionale svizzero gode dunque di una grande autonomia organizzativa. Uno dei compiti principali del consiglio museale è
15 RS 220