Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine
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Art. 8 Attività commerciali
L’articolo disciplina le attività commerciali dell’MNS, che sono subordinate alle seguenti condizioni:
– stretto legame con i compiti istituzionali. L’MNS può fornire prestazioni commerciali a condizione che siano strettamente legate ai compiti conferitigli dal mandato di legge (cpv. 1);
– esclusione di ogni interferenza con l’adempimento dei compiti istituzionali: L’MNS non deve concentrarsi eccessivamente sulle attività accessorie, a scapito dell’adempimento dei suoi compiti. Qualora insorgesse tale pericolo l’autorità di vigilanza deve intervenire (cpv. 1);
– attività accessorie ammissibili: a titolo di esempio il capoverso 2 elenca le possibili attività accessorie dell’MNS: fornitura di prestazioni remunerate ai numerosi musei svizzeri di piccola e media grandezza, ai cui specifici bisogni, in particolare nell’ambito della costituzione e della manutenzione delle collezioni, non risponde alcuna offerta adeguata. Per attirare il pubblico, oggi, i musei devono offrire tutta una serie di prestazioni, dal museum shop alla ristorazione. Gli edifici e i locali dell’MNS non mancano di attrattiva e ben si prestano a manifestazioni di vario genere (concerti, riprese cinematografiche, cene d’affari);
– principio della neutralità sotto il profilo della concorrenza: per le sue attività commerciali, l’MNS deve esigere i prezzi di mercato. Non sono ammessi sovvenzioni trasversali mediante i mezzi della Confederazione. Lo strumento di controllo è la disposizione sulla contabilità aziendale, che esige una rigorosa separazione tra i vari settori (cpv. 3 e art. 19 cpv. 4). Costi e ricavi delle singole prestazioni di servizio possono così essere documentati e si possono altresì accertare eventuali riduzioni di prezzo riconducibili ai contributi della Confederazione (cpv. 3). Infine, nell’esercizio di attività commerciali accessorie, l’MNS sottostà alle stessa regolamentazione vigente per i fornitori privati (cpv. 4).
Art. 9 Rapporti di diritto
In virtù dell’articolo 9, i rapporti dell’istituto con i partner contrattuali e i clienti sono retti, sostanzialmente, dal diritto privato. Sono fatti salvi i rapporti di diritto per i quali la presente legge prevede esplicitamente rapporti di diritto pubblico come, in particolare, i contratti di diritto pubblico tra la Confederazione e l’MNS sull’usufrutto degli immobili (cfr. art. 16 cpv. 3).
Art. 10 Organi
Il Museo nazionale svizzero è diretto da due organi, il consiglio museale e il comitato direttivo ed è controllato dall’organo di revisione, secondo l’abituale composizione organizzativa delle unità autonome della Confederazione.
L’abituale dovere di fedeltà dei membri del consiglio museale e del comitato direttivo, di cui al capoverso 2, è volto a rafforzare l’integrità delle unità autonome e dei loro organi e a evitare eventuali danni.