Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/84: Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione · 27 pagine
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I Cantoni di ubicazione del Museo nazionale svizzero (Zurigo, Vaud e Svitto) dovranno essere rappresentati in seno al consiglio museale del Museo nazionale svizzero, a condizione che partecipino in modo appropriato al suo finanziamento.
3.3 Ripercussioni per l’economia
La trasformazione del Museo nazionale svizzero in un istituto autonomo facilita la collaborazione con il settore privato ed ha pertanto ripercussioni positive sull’economia. Anche le rispettive ubicazioni potranno trarre vantaggio da un più chiaro profilo dei musei.
4 Programma di legislatura
Il progetto è stato annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1999– 2003.30
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Il progetto di legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione si fonda sull’articolo 69 capoverso 2 Cost. che conferisce alla Confederazione tra l’altro la competenza di sostenere attività culturali d’interesse nazionale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto non pregiudica alcun impegno internazionale della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
La legge federale proposta disciplina l’autonomia del «Gruppo MUSEE SUISSE» e contiene pertanto norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. che devono essere emanate sotto forma di legge federale. In virtù dell’articolo 163 capoverso 1 Cost., l’emanazione di una legge è di competenza dell’Assemblea federale (competenza legislativa dell’Assemblea federale). La legge sottostà al referendum facoltativo.
30 FF 2000 2099