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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine
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Art. 36 Obbligatorietà e adeguamenti
1
I piani d’utilizzazione vincolano ognuno.
2
In caso di notevole cambiamento delle circostanze, i piani d’utilizzazione sono riesaminati e, se necessario, adeguati.
Art. 37 Zone di pianificazione
1
L’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati. All’interno delle zone di pianificazione nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione.
2
Le zone di pianificazione possono essere stabilite per cinque anni al massimo; il diritto cantonale può prevedere una proroga.
Art. 38 Procedura
1
I progetti dei piani di utilizzazione sono pubblicati. La pubblicazione deve essere resa nota nel foglio ufficiale del Cantone. 2
Contro i piani di utilizzazione possono essere sollevate obiezioni entro il termine della pubblicazione. Il diritto cantonale stabilisce i termini e la procedura.
3
Un’autorità cantonale adotta o approva i piani d’utilizzazione e i loro adeguamenti. Essa ne valuta la legalità e l’adeguatezza ed esamina se sono conformi ai piani direttori cantonali approvati dal Consiglio federale e alle pianificazioni settoriali della Confederazione. Nel contempo, decide in merito ai punti controversi.
4
I piani di utilizzazione diventano vincolanti se la decisione cantonale o la decisione di approvazione non può più essere oggetto di opposizione o di ricorso dinanzi a un’autorità cantonale o federale.
5
Se, per la valutazione delle domande di autorizzazione edilizia pendenti, il diritto cantonale non prevede per legge che la compatibilità con piani di utilizzazione pubblicati sia fatta salva (effetto anticipato negativo), l’autorità pianificatoria può prendere le disposizioni necessarie nel singolo caso. Il diritto cantonale disciplina la protezione giuridica.
Art. 39 Rimedi giuridici
Le decisioni di cui all’articolo 38 capoverso 3 possono essere impugnate direttamente dinanzi a un tribunale cantonale superiore ai sensi dell’articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale.
Sezione 2: Delimitazione di zone edificabili
Art. 40
1
Le zone edificabili devono essere delimitate in modo tale da realizzare insediamenti compatti.
2
Il terreno può essere incorporato in una zona edificabile se:
a. è idoneo all’edificazione;
b. viene dimostrato il fabbisogno di terreni edificabili a livello regionale; e
c. ne è garantita la disponibilità.
3
Il Consiglio federale precisa i requisiti necessari per incorporare terreno nelle zone edificabili e in particolare la modalità di determinare il fabbisogno di terreni edificabili.
Sezione 3: Urbanizzazione all’interno delle zone edificabili
Art. 41 Principi
1
I fondi nelle zone edificabili sono urbanizzati dall’ente pubblico.
2
Un fondo è urbanizzato se:
a. ai fini della prevista utilizzazione, dispone di sufficienti possibilità di accesso;
b. le necessarie condotte d’acqua, d’energia e d’evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante; e
c. vi sono un servizio di trasporti pubblici e le opportune infrastrutture per il traffico lento, finalizzati alla prevista utilizzazione e adeguati alla struttura dell’insediamento.
3
Gli edifici e gli impianti soggetti a un intenso traffico di persone o merci devono essere facilmente raggiungibili con i trasporti pubblici e dal traffico lento.