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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine
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Art. 18 Obbligatorietà e adeguamento
1
Una volta adottati dal Consiglio federale, il progetto territoriale Svizzera, nonché le concezioni e i piani settoriali diventano vincolanti per le autorità di tutti i livelli e per gli altri soggetti preposti a compiti pubblici della Confederazione.
2
In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, il progetto territoriale Svizzera e le pianificazioni settoriali della Confederazione sono riesaminati e, se necessario, adeguati.
Art. 19 Salvaguardia di superfici adibite a progetti di interesse nazionale
1 Se indispensabile per la salvaguardia di superfici adibite a progetti di interesse nazionale, il Dipartimento competente può stabilire, sulla base dei piani settoriali della Confederazione, zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati. 2
All’interno delle zone di pianificazione nulla può essere intrapreso che possa rendere più arduo o impedire l’adempimento dei compiti della Confederazione.
3 Le zone di pianificazione possono essere stabilite per dieci anni al massimo.
Art. 20 Rapporto
Il Consiglio federale presenta periodicamente al Parlamento un rapporto in merito al progetto territoriale Svizzera, alle pianificazioni settoriali della Confederazione e alle pianificazioni cantonali.
Capitolo 3: Strumenti per la pianificazione negli spazi funzionali
Art. 21 Principio
1
Nei territori il cui sviluppo richiede un approccio comune da parte di più enti pubblici (spazi funzionali) sono necessarie, in linea di massima, pianificazioni multiterritoriali.
2
Gli spazi funzionali possono essere zone urbane, aree metropolitane, agglomerati e aree rurali.
3 Le pianificazioni multiterritoriali devono includere almeno i settori dello sviluppo territoriale che necessitano di misure coordinate. Tali pianificazioni sono elaborate di concerto dalle collettività territoriali competenti.
4 All’occorrenza, la Confederazione e le autorità dei Paesi limitrofi sono coinvolte tempestivamente nel processo.
5
La Confederazione appoggia iniziative, programmi e progetti volti a uno sviluppo coordinato degli spazi funzionali.
Art. 22 Rapporto con altri strumenti pianificatori
La Confederazione e i Cantoni interessati integrano i risultati essenziali delle pianificazioni per gli spazi funzionali rispettivamente nelle pianificazioni settoriali e nei piani direttori. Tali risultati diventano vincolanti per le autorità di tutti i livelli dopo essere stati adottati o approvati dalla Confederazione.
Art. 23 Programma d’agglomerato
1
È elaborato un programma d’agglomerato se, per lo sviluppo sostenibile di un agglomerato, sono necessarie soluzioni comuni tra i Cantoni, le Città e i Comuni interessati.
2
Il programma d’agglomerato contiene:
a. gli ambiti d’intervento rilevanti per lo sviluppo dell’agglomerato;
b. le strategie, le misure e le priorità definite in base alle esigenze dell’agglomerato.
3
I Cantoni, le Città e i Comuni istituiscono un’entità giuridica responsabile del programma d’agglomerato.
4
All’occorrenza, i Cantoni vicini, i relativi Comuni oppure le regioni di confine dei Paesi limitrofi devono essere coinvolti nel processo di elaborazione del programma d’agglomerato.
5
Il programma d’agglomerato è vincolante per le autorità che vi partecipano.
6
Gli elementi del programma d’agglomerato rilevanti per i piani direttori sono inclusi nel piano direttore cantonale.
Art. 24 Pianificazione in spazi funzionali rurali
1
Gli enti pubblici interessati possono prevedere soluzioni comuni se, a livello regionale, è necessario definire strategie e misure specifiche per lo sviluppo sostenibile o la conservazione di un determinato comprensorio.
2
L’articolo 23 si applica per analogia.