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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine

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Capitolo 7: Imposte

Art. 65 Imposta per l’impermeabilizzazione di fondi in zone coltive

1

Il proprietario fondiario è tenuto a versare al Cantone di ubicazione un’imposta unica per ogni metro quadrato di terreno che viene edificato oppure impermeabilizzato in una zona coltiva.

2

L’imposta per l’impermeabilizzazione non è prelevata se l’autorizzazione è rilasciata secondo l’articolo 53. Il Consiglio federale e il diritto cantonale possono accordare l’esonero anche per altre utilizzazioni d’interesse pubblico.

3

L’imposta ammonta a 300 franchi per metro quadrato per i terreni con opere edili e a 100 franchi per metro quadrato per gli altri terreni.

Art. 66 Imposta su nuove superfici abitabili in zone coltive (imposta su superfici abitabili)

1 Se viene realizzata una nuova superficie abitabile su una superficie ubicata fuori delle zone edificabili sulla quale non è stata pagata l’imposta di impermeabilizzazione, il proprietario fondiario è tenuto a versare al Cantone di ubicazione un’imposta unica di 50 franchi per ogni metro quadrato di nuova superficie abitabile.

2 Sono esonerate dall’imposta le superfici abitabili autorizzate secondo l’articolo 53.

3 L’imposta è pagata a posteriori se le suddette superfici abitabili vengono destinate a un’utilizzazione a scopo abitativo non agricolo in virtù degli articoli 54 o 56.

Art. 67 Esonero dall’imposta di impermeabilizzazione e dall’imposta su superfici abitabili

Il diritto cantonale può prevedere l’esonero dall’imposta di impermeabilizzazione e dall’imposta su superfici abitabili nel caso in cui le superfici siano compensate quantitativamente e qualitativamente altrove in misura almeno equivalente.

Art. 68 Riscossione e scadenza dell’imposta di impermeabilizzazione e dell’imposta su superfici abitabili

1

L’imposta di impermeabilizzazione e l’imposta su superfici abitabili sono riscosse dall’autorità cantonale competente secondo l’articolo 62 capoverso 4 oppure, nel caso di piani approvati dalla Confederazione, dall’autorità competente in materia.

2 Esse diventano esigibili al momento della riscossione o, al più tardi, con la realizzazione dell’utilizzazione. Le imposte non versate sono soggette a un tasso di interesse a partire dal trentunesimo giorno dalla scadenza.

3

Le imposte versate sono rimborsate se viene meno il motivo della riscossione.

Art. 69 Disposizioni comuni a tutte le imposte

1

Nel calcolo di un’eventuale imposta sugli utili da sostanza immobiliare, le imposte di cui agli articoli 65 e 66 vanno detratte dagli utili quale parte delle spese di investimento.

2

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 65–68.

Art. 70 Tasse cantonali

1

Il diritto cantonale può prevedere un’adeguata compensazione di ulteriori vantaggi o svantaggi rilevanti che derivano da pianificazioni secondo la presente legge.

2

Il diritto cantonale può prevedere altre tasse di incentivazione o di compensazione.

Capitolo 8: Vigilanza

Art. 71 Vigilanza della Confederazione

1

Il Consiglio federale esercita la vigilanza sui Cantoni in merito all’applicazione della presente legge.

2

Esso delega la sorveglianza diretta all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).

3

L’ARE provvede affinché non insorgano sviluppi indesiderati o contraddittori alla presente legge:

a. informando le autorità federali, cantonali e comunali e collaborando con esse;

b. emanando istruzioni;

c. richiedendo la presentazione di rapporti; e

d. eseguendo controlli.

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