Progetto
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine
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Capitolo 4: Pianificazione direttrice cantonale
Sezione 1: Fondamenti e progetti territoriali cantonali
Art. 25 Fondamenti
I Cantoni elaborano i fondamenti necessari alla loro pianificazione.
Art. 26 Progetti territoriali cantonali
1
Basandosi sui fondamenti e sul progetto territoriale Svizzera, ogni Cantone definisce un proprio progetto territoriale (progetto territoriale cantonale).
2
Nel progetto territoriale il Cantone definisce le modalità di sviluppo del proprio territorio. Vi delucida inoltre la funzione degli spazi funzionali e le interrelazioni tra di essi.
Sezione 2: Contenuto del piano direttore cantonale
Art. 27 Disposizioni generali
1
Ogni Cantone integra il progetto territoriale cantonale nel proprio piano direttore.
2
Nel piano direttore il Cantone precisa come intende adempiere i propri compiti d’incidenza territoriale, segnatamente nei seguenti ambiti:
a. insediamenti;
b. trasporti;
c. natura e paesaggio, agricoltura e pericoli naturali;
d. approvvigionamento e smaltimento.
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Nella pianificazione dei singoli ambiti i Cantoni tengono conto delle relative priorità e affrontano le nuove sfide con un approccio territoriale globale. Coordinano insediamenti e trasporti, conferendo particolare importanza agli aspetti territoriali determinanti in termini di prevenzione degli incidenti rilevanti e di approvvigionamento di energia (produzione, trasporto e distribuzione), nonché ai compiti da svolgere nella zona di confine con le collettività territoriali limitrofe. Le utilizzazioni pianificate devono tenere conto delle risorse naturali e, in base al loro grado di avanzamento, essere conformi alla legislazione sulla protezione dell’ambiente.
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I Cantoni tengono segnatamente conto:
a. delle pianificazioni della Confederazione e degli inventari federali di cui all’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio;
b. dei piani direttori dei Cantoni vicini; e
c. dei risultati delle pianificazioni multiterritoriali concernenti il territorio cantonale.
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I progetti aventi ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente devono essere sviluppati nel piano direttore cantonale.
Art. 28 Ambito insediamenti
1
Nell’ambito insediamenti, il piano direttore cantonale deve illustrare in particolare:
a. la dimensione massima delle superfici insediative a livello complessivo e nei singoli Comuni;
b. le misure destinate a indirizzare lo sviluppo degli insediamenti in senso centripeto;
c. come promuovere il rinnovamento e l’incremento della qualità degli insediamenti;
d. lo stato e l’obiettivo di sviluppo degli edifici e impianti pubblici;
e. i territori in cui occorre adottare misure per garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie;
f. come dimensionare le zone edificabili per adattarle al fabbisogno.
2
Le utilizzazioni industriali e commerciali e i grandi generatori di traffico d’importanza regionale devono essere concentrati in poli di sviluppo. Il Cantone definisce questi poli nel suo piano direttore.
Art. 29 Ambito trasporti
Nell’ambito trasporti, il piano direttore cantonale deve illustrare in particolare:
a. come sviluppare ulteriormente il sistema globale dei trasporti d’importanza regionale e cantonale;
b. le misure da adottare nel quadro delle competenze cantonali.