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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine

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Art. 60 Presupposti per l’autorizzazione

1

L’autorizzazione è rilasciata solo se:

a. gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione;

b. il fondo è urbanizzato ed edificabile; e

c. le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale sono soddisfatte.

2

Il diritto cantonale può, entro i confini delle zone edificabili, prevedere eccezioni alla disposizione del capoverso 1 lettera a.

Art. 61 Autorizzazioni edilizie limitate nel tempo

1

Le autorizzazioni per edifici, impianti e parti di edifici disabitati o facili da rimuovere, situati nelle zone coltive, sono di norma rilasciate per una durata limitata. La scadenza può essere protratta su richiesta.

2

Allo scadere dell’autorizzazione deve essere ripristinato lo stato anteriore. Le modalità del ripristino possono essere disciplinate nell’autorizzazione.

3

L’autorità cantonale di cui all’articolo 62 capoverso 4 provvede affinché il ripristino non effettuato entro il termine prescritto sia eseguito a spese del proprietario. Nel caso di piani approvati dalla Confederazione, questo compito spetta all’autorità competente per l’approvazione.

Sezione 2: Procedura e rimedi giuridici

Art. 62 Procedura

1

Le domande di costruzione sono rese note in modo adeguato. Le domande concernenti progetti nelle zone coltive sono pubblicate nel foglio ufficiale del Cantone.

2

Contro le domande di costruzione possono essere sollevate obiezioni.

3

I Cantoni stabiliscono i termini per le procedure necessarie a erigere o trasformare edifici e impianti e ne disciplinano gli effetti.

4

I Cantoni designano l’autorità cantonale incaricata di decidere in merito ai progetti nelle zone coltive e di disporre il ripristino allo stato anteriore.

5

Se, durante il termine di obiezione, sono fatte valere pretese di diritto civile legate al progetto di costruzione, la procedura di obiezione vale come procedura di conciliazione ai sensi del Codice di procedura civile (CPC)6. Sono applicabili gli articoli 202–212 CPC.

Art. 63 Principi della coordinazione

1

Qualora più autorità debbano decidere in merito alla costruzione o alla trasformazione di un edificio o di un impianto, occorre designare un’autorità responsabile di garantire una coordinazione sufficiente.

2

L’autorità responsabile della coordinazione:

a. può prendere le necessarie disposizioni ordinatorie;

b. vigila affinché tutti i documenti del fascicolo della domanda siano depositati contemporaneamente per pubblica consultazione;

c. raccoglie pareri circostanziati in merito al progetto presso tutte le autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura;

d. provvede alla concordanza materiale e se possibile alla notificazione comune o simultanea delle decisioni.

3

Le decisioni non devono contenere contraddizioni.

4

Questi principi sono applicabili per analogia alla procedura dei piani d’utilizzazione.

Art. 64 Rimedi giuridici

1

Contro le autorizzazioni edilizie o il loro rifiuto il diritto cantonale prevede un rimedio di diritto su al massimo due livelli. Almeno una volta deve essere effettuato un riesame completo.

2

Per l’impugnazione di decisioni pronunciate da autorità cantonali alle quali è applicabile l’articolo 63 capoverso 1 occorre prevedere autorità di ricorso uniche.

6 RS ...

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