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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine

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8. Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie31

Art. 18 cpv. 5

5 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo l’articolo 15 della legge del ....32 sullo sviluppo territoriale.

9. Decreto federale del 4 ottobre 199133 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina

Art. 8bis cpv. 1

1 La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all’articolo 15 della legge del ....34 sullo sviluppo territoriale.

10. Legge federale del 5 ottobre 199035 sui binari di raccordo ferroviario

Art. 5 cpv. 2

2 Se un piano d’utilizzazione esistente dev’essere completato a tal fine, il tracciato del binario di raccordo è deciso dall’autorità cantonale competente a stabilire zone di pianificazione (art. 37 della legge del ...36 sullo sviluppo territoriale).

11. Legge federale del 21 dicembre 194837 sulla navigazione aerea

Art. 37 cpv. 5

5 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo l’articolo 15 della legge del ...38 sullo sviluppo territoriale.

12. Legge federale del 7 ottobre 198339 sulla protezione dell’ambiente

Art. 5a (nuovo) Coordinamento con la pianificazione del territorio

1 Le pianificazioni secondo la legge del …40 sullo sviluppo territoriale devono essere elaborate tenendo conto, per tempo e in conformità con il loro stato d’avanzamento, delle misure d’incidenza territoriale secondo la legislazione federale sulla protezione dell’ambiente.

2 Prima di decidere in merito alle pianificazioni che possono avere ripercussioni considerevoli sull’ambiente, è necessario individuare, ponderare e presentare in un rapporto tali ripercussioni nonché alternative adeguate.

13. Legge federale del 24 gennaio 199141 sulla protezione delle acque

Art. 12 cpv. 4 lett. a

2 In un’azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art. 14), se:

a. gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente si trovano in zona coltiva o il Comune adotta le disposizioni necessarie, segnatamente delimita zone di pianificazione, per dichiararli in zona coltiva;

31 RS 742.101

32 RS …

33 RS 742.104

34 RS…

35 RS 742.141.5

36 RS …

37 RS 748.0

38 RS…

39 RS 814.01

40 RS…

41 RS 814.20

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