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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine
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8. Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie31
Art. 18 cpv. 5
5 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo l’articolo 15 della legge del ....32 sullo sviluppo territoriale.
9. Decreto federale del 4 ottobre 199133 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina
Art. 8bis cpv. 1
1 La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all’articolo 15 della legge del ....34 sullo sviluppo territoriale.
10. Legge federale del 5 ottobre 199035 sui binari di raccordo ferroviario
Art. 5 cpv. 2
2 Se un piano d’utilizzazione esistente dev’essere completato a tal fine, il tracciato del binario di raccordo è deciso dall’autorità cantonale competente a stabilire zone di pianificazione (art. 37 della legge del ...36 sullo sviluppo territoriale).
11. Legge federale del 21 dicembre 194837 sulla navigazione aerea
Art. 37 cpv. 5
5 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo l’articolo 15 della legge del ...38 sullo sviluppo territoriale.
12. Legge federale del 7 ottobre 198339 sulla protezione dell’ambiente
Art. 5a (nuovo) Coordinamento con la pianificazione del territorio
1 Le pianificazioni secondo la legge del …40 sullo sviluppo territoriale devono essere elaborate tenendo conto, per tempo e in conformità con il loro stato d’avanzamento, delle misure d’incidenza territoriale secondo la legislazione federale sulla protezione dell’ambiente.
2 Prima di decidere in merito alle pianificazioni che possono avere ripercussioni considerevoli sull’ambiente, è necessario individuare, ponderare e presentare in un rapporto tali ripercussioni nonché alternative adeguate.
13. Legge federale del 24 gennaio 199141 sulla protezione delle acque
Art. 12 cpv. 4 lett. a
2 In un’azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art. 14), se:
a. gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente si trovano in zona coltiva o il Comune adotta le disposizioni necessarie, segnatamente delimita zone di pianificazione, per dichiararli in zona coltiva;