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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine

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Art. 10 Rapporto

1

Ogni quattro anni i Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto in merito alla valutazione dell’efficacia e allo sviluppo territoriale della loro regione.

2

Nel rapporto illustrano come stanno attuando gli scopi e i principi della presente legge. Spiegano in particolare come gestiscono le superfici insediative sul loro territorio, utilizzando a tal fine il margine di manovra garantito dalla presente legge, segnatamente per quanto riguarda la limitazione dell’estensione degli insediamenti e la gestione delle zone coltive. Il Consiglio federale emana le necessarie direttive per garantire la comparabilità e un’efficiente elaborazione dei dati più rilevanti.

Art. 11 Indennità per restrizioni della proprietà

1

Per le restrizioni della proprietà equivalenti a espropriazione, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge, è dovuta piena indennità.

2

I Cantoni possono prescrivere che il pagamento di dette indennità sia menzionato a registro fondiario.

Art. 12 Incentivi per progetti innovativi

1

Nel quadro dei crediti autorizzati, la Confederazione può sostenere progetti che propongono soluzioni o approcci innovativi allo sviluppo sostenibile di un territorio.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; definisce in particolare i criteri da soddisfare per ricevere incentivi da parte della Confederazione.

Art. 13 Credito d’impegno

L’Assemblea federale stanzia un credito d’impegno pluriennale per i progetti innovativi.

Capitolo 2: Strumenti della Confederazione

Art. 14 Progetto territoriale Svizzera

1

In stretta collaborazione con i Cantoni, le Città e i Comuni, la Confederazione elabora strategie per uno sviluppo territoriale sostenibile della Svizzera e dei singoli spazi.

2

Per precisare gli scopi dello sviluppo territoriale enunciati agli articoli 5–7, la Confederazione definisce gli obiettivi globali di sviluppo territoriale presentando a grandi linee:

a. le modalità di realizzazione degli obiettivi nei singoli spazi;

b. le conseguenze per l’adempimento dei compiti d’incidenza territoriale.

Art. 15 Pianificazioni settoriali

1

La Confederazione illustra in concezioni e piani settoriali come, in considerazione delle esigenze territoriali, devono essere adempiuti i suoi compiti settoriali, segnatamente come attività concrete d’incidenza territoriale vengono coordinate tra di loro e con gli obiettivi di sviluppo territoriale.

2

I servizi federali competenti provvedono affinché i Cantoni, le Città e i Comuni, nonché le autorità dei Paesi limitrofi siano coinvolti tempestivamente nel processo pianificatorio. Consultano inoltre altri soggetti preposti a compiti pubblici o d’interesse pubblico.

Art. 16 Rapporto con i piani direttori cantonali

1

Nell’elaborare il progetto territoriale Svizzera e le pianificazioni settoriali, la Confederazione tiene conto dei piani direttori cantonali. Le procedure per l’adeguamento del piano direttore e per l’elaborazione delle pianificazioni della Confederazione devono essere coordinate se:

a. un piano direttore cantonale approvato impedisce alla Confederazione di adempiere i suoi compiti o la ostacola in modo sproporzionato; oppure

b. sussistono altre contraddizioni.

2

Se non è possibile eliminare le contraddizioni tra le pianificazioni della Confederazione e i piani direttori cantonali, può essere richiesta una procedura di conciliazione prima dell’adozione delle pianificazioni della Confederazione.

3 Alla procedura di conciliazione si applicano le regole per le procedure di conciliazione dei piani direttori cantonali (art. 32).

Art. 17 Adozione

1

Il Consiglio federale adotta il progetto territoriale Svizzera.

2

Il Consiglio federale adotta le concezioni e i piani settoriali, nonché i relativi adeguamenti. Può prevedere che la decisione in merito ad adeguamenti di importanza secondaria spetti al Dipartimento competente.

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