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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine
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Art. 10 Rapporto
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Ogni quattro anni i Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto in merito alla valutazione dell’efficacia e allo sviluppo territoriale della loro regione.
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Nel rapporto illustrano come stanno attuando gli scopi e i principi della presente legge. Spiegano in particolare come gestiscono le superfici insediative sul loro territorio, utilizzando a tal fine il margine di manovra garantito dalla presente legge, segnatamente per quanto riguarda la limitazione dell’estensione degli insediamenti e la gestione delle zone coltive. Il Consiglio federale emana le necessarie direttive per garantire la comparabilità e un’efficiente elaborazione dei dati più rilevanti.
Art. 11 Indennità per restrizioni della proprietà
1
Per le restrizioni della proprietà equivalenti a espropriazione, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge, è dovuta piena indennità.
2
I Cantoni possono prescrivere che il pagamento di dette indennità sia menzionato a registro fondiario.
Art. 12 Incentivi per progetti innovativi
1
Nel quadro dei crediti autorizzati, la Confederazione può sostenere progetti che propongono soluzioni o approcci innovativi allo sviluppo sostenibile di un territorio.
2
Il Consiglio federale disciplina i dettagli; definisce in particolare i criteri da soddisfare per ricevere incentivi da parte della Confederazione.
Art. 13 Credito d’impegno
L’Assemblea federale stanzia un credito d’impegno pluriennale per i progetti innovativi.
Capitolo 2: Strumenti della Confederazione
Art. 14 Progetto territoriale Svizzera
1
In stretta collaborazione con i Cantoni, le Città e i Comuni, la Confederazione elabora strategie per uno sviluppo territoriale sostenibile della Svizzera e dei singoli spazi.
2
Per precisare gli scopi dello sviluppo territoriale enunciati agli articoli 5–7, la Confederazione definisce gli obiettivi globali di sviluppo territoriale presentando a grandi linee:
a. le modalità di realizzazione degli obiettivi nei singoli spazi;
b. le conseguenze per l’adempimento dei compiti d’incidenza territoriale.
Art. 15 Pianificazioni settoriali
1
La Confederazione illustra in concezioni e piani settoriali come, in considerazione delle esigenze territoriali, devono essere adempiuti i suoi compiti settoriali, segnatamente come attività concrete d’incidenza territoriale vengono coordinate tra di loro e con gli obiettivi di sviluppo territoriale.
2
I servizi federali competenti provvedono affinché i Cantoni, le Città e i Comuni, nonché le autorità dei Paesi limitrofi siano coinvolti tempestivamente nel processo pianificatorio. Consultano inoltre altri soggetti preposti a compiti pubblici o d’interesse pubblico.
Art. 16 Rapporto con i piani direttori cantonali
1
Nell’elaborare il progetto territoriale Svizzera e le pianificazioni settoriali, la Confederazione tiene conto dei piani direttori cantonali. Le procedure per l’adeguamento del piano direttore e per l’elaborazione delle pianificazioni della Confederazione devono essere coordinate se:
a. un piano direttore cantonale approvato impedisce alla Confederazione di adempiere i suoi compiti o la ostacola in modo sproporzionato; oppure
b. sussistono altre contraddizioni.
2
Se non è possibile eliminare le contraddizioni tra le pianificazioni della Confederazione e i piani direttori cantonali, può essere richiesta una procedura di conciliazione prima dell’adozione delle pianificazioni della Confederazione.
3 Alla procedura di conciliazione si applicano le regole per le procedure di conciliazione dei piani direttori cantonali (art. 32).
Art. 17 Adozione
1
Il Consiglio federale adotta il progetto territoriale Svizzera.
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Il Consiglio federale adotta le concezioni e i piani settoriali, nonché i relativi adeguamenti. Può prevedere che la decisione in merito ad adeguamenti di importanza secondaria spetti al Dipartimento competente.