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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine
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L’indennità è pari alla metà della differenza tra il valore del terreno nella corrispondente zona edificabile e quello del terreno nella corrispondente zona coltiva.
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L’onere a carico del proprietario che deve versare l’indennità ammonta al massimo a tre quarti del plusvalore acquisito in seguito all’incorporazione in una zona edificabile.
Capitolo 2: Esecuzione, abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 80 Esecuzione
1 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all’applicazione della presente legge.
2 Essi designano un’autorità competente per lo sviluppo territoriale.
Art. 81 Diritto previgente: abrogazione
La legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio è abrogata.
Art. 82 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Art. 83 Adeguamenti da parte dei Cantoni
1 I Cantoni devono adeguare i loro piani direttori ai nuovi requisiti entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 Fintanto che il diritto cantonale non avrà designato altre autorità, i governi cantonali sono autorizzati ad emanare ordinamenti provvisori, in particolare a stabilire zone di pianificazione (art. 37).
3 Dove, all’entrata in vigore della presente legge, non sussiste alcuna pianificazione dell’utilizzazione conforme al diritto previgente, il comprensorio già largamente edificato vale quale zona edificabile provvisoria.
Art. 84 Adeguamento di zone edificabili esistenti
1 Le zone edificabili esistenti che oltrepassano il fabbisogno definito nell’articolo 41 devono essere adeguate al fabbisogno di terreni edificabili entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 Se, dopo cinque anni, l’adeguamento non è ancora passato in giudicato, il comprensorio già largamente edificato vale quale zona edificabile provvisoria.
Art. 85 Edifici e impianti esistenti nelle zone coltive
Il principio sancito nell’articolo 56 capoverso 2 concernente le parti di edifici disabitate non si applica agli edifici che, all’entrata in vigore della presente legge, sono già stati, almeno in parte, legalmente abitati.
Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore
Art. 86 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.