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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine

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d. la preparazione, l’immagazzinamento e la vendita di prodotti agricoli od orticoli di produzione prevalentemente propria;

e. la produzione di energia a partire dalla biomassa o per impianti di compostaggio connessi;

f. attività accessorie con uno stretto legame materiale con l’azienda agricola.

2 Gli edifici e gli impianti destinati ad aziende agricole nelle quali le attività legate alla coltivazione del suolo non rivestono un’importanza prioritaria devono essere concentrati nelle zone previste a tale scopo.

Art. 54 Edifici e impianti a ubicazione vincolata

Gli edifici e gli impianti che non sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione possono eccezionalmente essere autorizzati se la loro destinazione esige un’ubicazione in una zona coltiva.

Art. 55 Impianti solari

In linea di massima, l’installazione di impianti solari è autorizzata se:

a. gli impianti sono accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate;

b. non ne risultano pregiudicati monumenti culturali o naturali d’importanza cantonale o nazionale.

Art. 56 Altri edifici e impianti

1

Gli edifici e gli impianti conservati nella loro sostanza ed eretti legalmente possono essere oggetto di rinnovamento o cambiamento di destinazione, previa autorizzazione dell’autorità cantonale competente, se ciò non causa alcuna nuova ripercussione significativa sul territorio, sull’urbanizzazione e sull’ambiente.

2

Edifici, impianti e parti di edifici originariamente disabitati possono essere utilizzati a scopo abitativo soltanto se ciò è giustificato da ragioni particolari. Lo stesso vale per l’utilizzazione a scopo commerciale di edifici e impianti che non avevano originariamente una destinazione commerciale.

3

La destinazione degli edifici e degli impianti a utilizzazione agricola e di quelli a ubicazione vincolata può in ogni caso essere cambiata soltanto nella misura e per l’arco di tempo in cui tali edifici e impianti non sono più necessari all’utilizzazione anteriore.

4

Eventuali ampliamenti oltre il volume dell’edificio esistente devono essere di modeste dimensioni e compensati altrove in una zona coltiva per un’estensione pari al doppio del terreno e del volume dell’edificio utilizzati. Se gli edifici o parti di edificio disabitati sono trasformati a scopo di detenzione di animali, gli impianti esterni necessari alla corretta custodia degli animali non devono essere compensati se sono realizzati in modo tale che la qualità del suolo possa essere ripristinata allo stato originario.

Art. 57 Ricostruzione

1

La ricostruzione di un edificio o di un impianto è autorizzata soltanto se sono soddisfatti i presupposti per una nuova costruzione.

2 È inoltre ammessa la ricostruzione di edifici che erano abitati tutto l’anno prima che nel diritto federale fosse sancita la separazione sistematica tra territori edificabili e non edificabili.

3 La ricostruzione di cui al capoverso 2 presuppone che:

a. l’edificio fosse abitabile quando è stato distrutto o demolito;

b. vi fosse ancora un interesse all’utilizzazione dell’edificio;

c. la conservazione dell’edificio mediante il suo rinnovamento non fosse ragionevolmente esigibile;

d. l’edificio non si trovi in una zona pericolosa;

e. la domanda di ricostruzione pervenga entro cinque anni dal momento in cui l'edificio è stato distrutto o demolito e che l'utilizzazione a scopo abitativo, sinora conforme alla legge, non venga estesa.

Art. 58 Obbligo di urbanizzazione e finanziamento

1

L’urbanizzazione di fondi nelle zone coltive è, in linea di massima, di competenza del proprietario fondiario.

2

I costi per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di urbanizzazione che non servono a soddisfare un interesse pubblico sono interamente a carico dei proprietari fondiari.

Capitolo 6: Autorizzazione edilizia

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 59 Obbligo di autorizzazione

Edifici e impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità.

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