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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine
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Art. 6 Insediamenti e trasporti
In particolare, gli enti pubblici sono chiamati a:
a. realizzare insediamenti compatti e pianificarne lo sviluppo principalmente in zone già ampiamente edificate e ben servite dai trasporti pubblici;
b. nella misura del possibile, impedire che gli insediamenti, e soprattutto le zone residenziali, siano esposti a immissioni nocive o moleste come l’inquinamento dell’aria, il rumore e le vibrazioni;
c. ripartire razionalmente le zone residenziali e quelle lavorative così come le infrastrutture centrali e assicurare che siano ben servite dai trasporti pubblici;
d. migliorare l’attrattiva della piazza economica adottando misure idonee;
e. assicurare la salvaguardia e la manutenzione degli insediamenti da proteggere, nonché l’osservanza di criteri qualitativi in ambito di urbanistica;
f. promuovere la molteplicità funzionale e sociale negli insediamenti;
g. disporre gli spazi pubblici e conservare gli spazi liberi e gli spazi verdi in modo tale da migliorare la qualità dell’insediamento;
h. proteggere contro i pericoli gli insediamenti e le infrastrutture;
i coordinare lo sviluppo degli insediamenti con quello dei trasporti;
j. prevedere una buona dotazione di infrastrutture per il traffico lento nelle zone residenziali, abitative e in quelle destinate al tempo libero, siano esse già presenti o di nuova realizzazione.
Art. 7 Paesaggi aperti
In particolare, gli enti pubblici sono chiamati a:
a. tenere conto della specificità e della molteplicità dei paesaggi e promuoverle;
b. assicurare che ampie superfici contigue siano mantenute libere da edificazioni;
c. creare le condizioni necessarie per consentire al settore agricolo di adempiere i suoi compiti e in particolare riservare all’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee;
d. tener conto delle specificità paesaggistiche nell’esecuzione di attività edilizie;
e. tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne al pubblico l’accesso e la percorribilità, nella misura in cui non vi si oppongano importanti interessi pubblici;
f. assicurare che paesaggi naturali, preziosi spazi vitali e ricreativi, monumenti naturali e culturali e paesaggi d’importanza nazionale, regionale e locale nonché i biotopi da salvaguardare ai sensi della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio siano conservati e tra di essi siano stabilite le opportune interrelazioni;
g. permettere che il bosco adempia le sue funzioni;
h. assicurare che alle acque sia riservato lo spazio necessario a mantenerne le funzioni e a garantire la protezione contro le piene.
Titolo secondo: Strumenti
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 8 Informazione e partecipazione
1
Le autorità informano tempestivamente l’opinione pubblica sugli scopi e sull’esecuzione delle pianificazioni previste dalla presente legge.
2
Esse provvedono per un’adeguata partecipazione dell’opinione pubblica al processo pianificatorio. A questo scopo creano le basi necessarie in funzione dello stato d’avanzamento della pianificazione.
3 I piani previsti dalla presente legge sono pubblici.
Art. 9 Controllo e valutazione dell’efficacia
1
Gli enti pubblici provvedono affinché si proceda tempestivamente all’individuazione degli sviluppi territoriali indesiderati, alle necessarie correzioni e alla valutazione dei provvedimenti adottati.
2
Essi individuano tempestivamente le probabili ripercussioni delle loro pianificazioni sull’ambiente, sull’economia e sulla società e, all’occorrenza, adottano misure di ottimizzazione.
3 Essi valutano le misure adottate.