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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine

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Art. 72 Zone d’utilizzazione transitorie

1

Ove territori agricoli particolarmente idonei, paesaggi o siti particolarmente significativi siano direttamente minacciati e ove entro un termine stabilito dal Consiglio federale non siano presi i provvedimenti necessari, il Consiglio federale può stabilire zone d’utilizzazione transitorie.

2

Entro tali zone nulla può essere intrapreso che possa influire negativamente sulla pianificazione dell’utilizzazione.

3

Appena i piani d’utilizzazione sono presenti, il Consiglio federale abroga le zone d’utilizzazione transitorie.

Art. 73 Esecuzione sostitutiva

1

Se un Cantone non provvede affinché gli incarichi siano eseguiti in conformità con il diritto federale, il Consiglio federale può, previa diffida, affidarne l’esecuzione al competente servizio specializzato della Confederazione.

2

I costi che ne risultano sono a carico del Cantone.

3

Il Consiglio federale revoca il compito assegnato non appena il Cantone rende verosimile che può e intende eseguire debitamente gli incarichi.

Art. 74 Decurtazione dei contributi federali

Le autorità federali possono decurtare i contributi federali versati per i programmi d’agglomerato, per i trasporti e per altri ambiti strettamente connessi allo sviluppo territoriale se, nonostante diffida e comminatoria di detta sanzione, un Cantone non adempie, regolarmente e nei termini previsti, gli incarichi e le disposizioni per rettificare l’esecuzione lacunosa della legislazione in materia di sviluppo territoriale.

Titolo terzo: Protezione giuridica

Art. 75

1 I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale e dagli articoli 38, 39 e 64 della presente legge.

2 I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti i piani di utilizzazione, le autorizzazioni nelle zone coltive e le indennità per restrizioni della proprietà.

Titolo quarto: Disposizioni finali

Capitolo 1: Zone edificabili di riserva

Art. 76 Incorporazione di terreno in zone edificabili di riserva

1

Per poter adeguare zone edificabili esistenti che oltrepassano il fabbisogno definito nell’articolo 40, è possibile incorporare terreno della zona edificabile nella zona edificabile di riserva. Fatto salvo l’articolo 11 capoverso 1, questa operazione deve essere tollerata senza indennizzo.

2

Alle autorizzazioni di edifici e impianti nella zona edificabile di riserva si applicano le medesime disposizioni valide per le zone coltive.

3

L’incorporazione di terreno della zona edificabile di riserva in una zona edificabile segue la procedura stabilita per i nuovi azzonamenti.

Art. 77 Riazzonamenti

Se il fabbisogno di zone edificabili aumenta di nuovo, si deve innanzitutto valutare se i fondi incorporati nella zona edificabile di riserva possono essere reincorporati in una zona edificabile.

Art. 78 Misure compensative per nuovi azzonamenti al posto di riazzonamenti

1 Nel caso in cui fondi di una zona coltiva siano incorporati in una zona edificabile nonostante siano ancora disponibili zone edificabili di riserva, comprensori adeguati e almeno delle stesse dimensioni appartenenti alla zona edificabile di riserva sono incorporati nel contempo in una delle zone coltive.

2 I proprietari dei fondi incorporati nella zona coltiva a partire dalla zona edificabile di riserva ricevono un’indennità.

3 In linea di massima, l’indennità è versata dai proprietari dei fondi incorporati in una zona edificabile a partire da una zona coltiva.

Art. 79 Calcolo dell’indennità

1

L’indennità di cui all’articolo 78 capoverso 2 è convenuta tra gli interessati. Se questi ultimi non riescono ad accordarsi, l’importo è stabilito da un’autorità designata dal diritto cantonale.

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