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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine
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Art. 30 Ambito natura e paesaggio, agricoltura e pericoli naturali
Nell’ambito natura e paesaggio, agricoltura e pericoli naturali, il piano direttore cantonale deve illustrare in particolare:
a. i territori idonei alla coltivazione agricola, specialmente in qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture, e le misure previste per preservarli in modo permanente;
b. i paesaggi e gli spazi ricreativi idonei a essere conservati e sviluppati e le misure necessarie a questi scopi;
c. in quali territori è previsto promuovere e conservare la diversità biologica e come stabilire le opportune interrelazioni tra di essi;
d. i territori da predisporre, a lungo termine, per utilizzazioni intensive a scopo di turismo e tempo libero;
e. i territori che presentano una particolare qualità del suolo e le misure previste per preservarli in modo permanente;
f. i territori minacciati da pericoli naturali e i mezzi per proteggerli.
Sezione 3: Procedura
Art. 31 Competenza e procedura
1
I Cantoni disciplinano le competenze e le procedure.
2
I Cantoni provvedono affinché i Comuni, gli altri soggetti ai quali incombono compiti d’incidenza territoriale e le organizzazioni legittimate a ricorrere possano esprimere tempestivamente le proprie richieste nel quadro dei piani direttori.
Art. 32 Conciliazione
1
Se, nell’ambito della procedura di approvazione, i Cantoni non riescono ad accordarsi tra di loro, con i Paesi limitrofi oppure con la Confederazione circa la coordinazione delle attività d’incidenza territoriale, viene sospesa la procedura concernente gli oggetti di pianificazione controversi.
2
Il Consiglio federale ordina una procedura di conciliazione sui punti controversi e stabilisce le necessarie misure cautelari. 3
Il risultato della procedura di conciliazione è sottoposto alla Confederazione per approvazione.
4
Se la procedura di conciliazione è infruttuosa, dopo un anno dal momento in cui l’ha ordinata, il Consiglio federale può decidere sui punti controversi.
Art. 33 Approvazione dei piani direttori cantonali
1 I piani direttori e i relativi adeguamenti sono sottoposti al Consiglio federale per approvazione.
2 Essi sono approvati se sono conformi al diritto federale, se tengono conto in modo appropriato degli scopi dello sviluppo territoriale di cui agli articoli 5–7, nonché dei compiti d’incidenza territoriale della Confederazione, dei Cantoni vicini e dei Paesi limitrofi e se si conciliano con le pianificazioni negli spazi funzionali.
3 Nei casi di importanza secondaria, il Consiglio federale può delegare la competenza per l’approvazione al Dipartimento competente per lo sviluppo territoriale.
Art. 34 Obbligatorietà e adeguamento
1 I piani direttori vincolano le autorità; acquistano carattere vincolante per le autorità di tutti i livelli soltanto dopo essere stati approvati dalla Confederazione.
2 In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, i Cantoni devono riesaminare, e se necessario adeguare, i piani direttori.
Capitolo 5: Pianificazione dell’utilizzazione
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 35 Definizione e contenuto del piano di utilizzazione
1
I piani d’utilizzazione disciplinano l’uso ammissibile del suolo.
2
Le autorità competenti separano le zone edificabili dalle zone coltive. Determinano le utilizzazioni ammesse nelle singole zone e le condizioni per tali utilizzazioni.
3
Sia nelle zone edificabili che in quelle coltive è necessario tenere conto delle aree minacciate da pericoli e di quelle da salvaguardare, delimitando zone protette o zone di pericolo oppure adottando altre misure opportune.
4
Con i piani di utilizzazione vengono promosse misure per un impiego razionale dell’energia e per uno sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili disponibili in loco.
5
La pianificazione dell’utilizzazione deve essere coordinata con la prevenzione degli incidenti rilevanti.