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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine
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Art. 42 Pianificazione dell’urbanizzazione
1
Gli enti pubblici determinano nel piano di utilizzazione le modalità e i tempi con cui devono essere urbanizzate le zone edificabili.
2
Essi determinano segnatamente:
a. la tipologia e l’ubicazione degli impianti di urbanizzazione di base, generale e particolare;
b. i termini entro cui vanno effettuati i lavori di urbanizzazione.
Art. 43 Urbanizzazione da parte dei proprietari fondiari
Se non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti nella pianificazione dell’urbanizzazione, l’ente pubblico deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all’urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall’ente pubblico oppure di anticipare le spese d’urbanizzazione giusta il diritto cantonale.
Art. 44 Finanziamento degli impianti di urbanizzazione
1
Il diritto cantonale disciplina il finanziamento della costruzione, dell’esercizio e della manutenzione degli impianti di urbanizzazione.
2
I proprietari fondiari devono partecipare ai costi in misura proporzionale ai benefici che traggono dagli impianti di urbanizzazione.
3
L’ente pubblico deve garantire il finanziamento degli impianti necessari all’urbanizzazione di nuove zone edificabili delimitando tali zone.
Sezione 4: Promozione della disponibilità di terreno edificabile
Art. 45 Garanzia dell’edificabilità
1
L’edificabilità dei terreni da incorporare o già incorporati in una zona edificabile deve essere garantita o migliorata mediante opportune misure di diritto fondiario, segnatamente la ricomposizione particellare.
2
La ricomposizione particellare serve in particolare a delimitare in modo mirato le nuove zone edificabili e a ridefinire le zone edificabili esistenti di uno o più Comuni.
3
La ricomposizione particellare può essere ordinata d’ufficio e, se del caso, può essere eseguita direttamente dall’autorità competente.
4
I Cantoni assicurano la coordinazione tra la ricomposizione particellare e le altre misure di pianificazione del territorio.
5
I piani di utilizzazione o le loro modifiche possono essere approvati soltanto dopo l’adozione delle necessarie misure di diritto fondiario e la regolazione del relativo finanziamento.
Art. 46 Collaborazione
Le collettività territoriali interessate sono tenute a collaborare se la realizzazione di uno sviluppo territoriale mirato richiede misure di diritto fondiario.
Art. 47 Obbligo di costruire
1
Il proprietario di terreno edificabile non edificato deve essere chiamato a costruire sul fondo in un termine ragionevole oppure a mettere a disposizione il fondo a scopo di edificazione se:
a. non vi sono altri mezzi per realizzare il piano di utilizzazione;
b. l’offerta di suolo urbanizzato nella regione non è sufficiente; e
c. non ha costruito sul proprio fondo senza poter far valere motivi importanti.
2
Se il proprietario non adempie il suddetto obbligo entro il termine stabilito, l’ente pubblico ha diritto di compera sul fondo su cui grava l’obbligo di costruire. Tale diritto è esercitato sul valore che il fondo aveva al momento in cui è stato disposto l’obbligo di costruire, cui si aggiungono le spese d’urbanizzazione sostenute dal proprietario.
3
Il fondo acquisito in questo modo è edificato senza indugio. In linea di massima, il fondo deve essere trasferito nuovamente a un privato mediante pubblica gara. I Cantoni possono prevedere una forma diversa di alienazione.
4
L’obbligo di costruire e i diritti di compera sono menzionati a registro fondiario quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà.