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Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 19 pagine

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Sezione 5: Zone coltive. Disposizioni generali

Art. 48 Estensione e funzione

1

Le zone coltive includono i terreni non incorporati in una zona edificabile.

2

Le zone coltive servono soprattutto a garantire la base dell’approvvigionamento alimentare del Paese, lo spazio ricreativo e la protezione della natura e del paesaggio. Devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni.

3

In sede di pianificazione delle zone coltive, i Cantoni garantiscono innanzitutto che vi siano sufficienti superfici per la produzione agricola e per la protezione della diversità biologica e paesaggistica.

4

Nelle pianificazioni i Cantoni tengono inoltre conto delle diverse funzioni delle zone coltive, prestando la debita attenzione alle condizioni locali e alle particolarità regionali.

5

L’area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale.

Art. 49 Superfici per l’avvicendamento delle colture

1

Le superfici per l’avvicendamento delle colture includono le superfici coltive idonee. I Cantoni le proteggono con provvedimenti di pianificazione del territorio, incorporandole in particolare nelle zone coltive e salvaguardandole ai sensi dell’articolo 35 capoverso 3.

2

Il Consiglio federale determina l’estensione minima, a livello nazionale, delle superfici per l’avvicendamento delle colture e la loro ripartizione tra i Cantoni. Prima di farlo, consulta i Cantoni.

3

Un Cantone può impegnarsi per contratto a proteggere le superfici per l’avvicendamento delle colture di un altro Cantone. I relativi accordi sono sottoposti al Consiglio federale per approvazione.

Art. 50 Coordinazione

1

In presenza di territori con assetti naturali oppure tipologie di insediamenti e di paesaggi simili o comparabili, i Cantoni coordinano le rispettive pianificazioni.

2

La Confederazione deve essere coinvolta nel processo di coordinazione.

Art. 51 Margine di manovra dei Cantoni

1

Quanto è ammissibile nelle zone coltive può essere disciplinato, nei limiti del diritto federale, a livello di legislazione cantonale o di pianificazione cantonale dell’utilizzazione.

2

Sono fatte salve le disposizioni in materia di polizia edilizia e le misure protettive (art. 35 cpv. 3) dei Comuni nel quadro delle loro competenze, nonché i piani di utilizzazione comunali, se il piano direttore cantonale accorda per questi ultimi precisi margini di manovra.

3

Il Consiglio federale precisa i principi delle sezioni 5 e 6. Il diritto cantonale può adottare una diversa precisazione, dopo approvazione da parte del Consiglio federale. Quest’ultima deve essere quantomeno equivalente dal punto di vista della separazione tra territori edificabili e non edificabili. L’equivalenza è stabilita in particolare in termini di impermeabilizzazione del suolo, di dispendio necessario per l’urbanizzazione e di pregiudizio arrecato al paesaggio.

Sezione 6: Edifici e impianti nelle zone coltive

Art. 52 Principi per tutti gli edifici e gli impianti

1

La realizzazione di nuovo volume edilizio deve essere limitata al minimo indispensabile. È ammessa soltanto se il fabbisogno non può essere soddisfatto cambiando la destinazione di edifici e impianti esistenti.

2

Gli edifici e gli impianti sono edificati di preferenza su superfici impermeabilizzate oppure su suoli già compromessi.

3

In ogni caso è ammesso costruire o trasformare edifici e impianti soltanto dopo aver accuratamente valutato tutti gli interessi in gioco.

4 Le autorizzazioni per edifici e impianti a scopi commerciali non devono causare distorsioni della concorrenza.

5 Per i costi dell’esecuzione sostitutiva volta a ristabilire la conformità con la legge esiste un diritto legale di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su tutti gli altri diritti di pegno. Esso può essere opposto ai terzi di buona fede se viene iscritto nel registro fondiario entro sei mesi dall’esecuzione sostitutiva.

Art. 53 Edifici e impianti legati all’agricoltura

1 Nelle zone coltive possono essere autorizzati edifici e impianti che sono necessari per:

a. la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito, compresi gli edifici abitativi necessari a questi scopi;

b. la detenzione di animali da reddito, compresi gli impianti esterni necessari per la corretta custodia degli animali, realizzati in modo tale da consentire il ripristino allo stato originario della qualità del suolo;

c. la coltivazione di superfici vicine allo stato naturali;

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