Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 19 pagine
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2 Spiegazioni relative ai singoli articoli
2.1 Legge sull’organizzazione della posta
2.1.1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge si prefigge la conversione e l’organizzazione dell’azienda delle poste della Confederazione. L’oggetto prevede il cambiamento della struttura organizzativa, ovvero la conversione dell’ente in società anonima di diritto speciale. Si tratta di una regolamentazione di legge speciale che per la trasformazione degli enti deroga alle prescrizioni formulate nella legge sulla fusione del 3 ottobre 2003 (LFus; RS 221.301), ai sensi dell’articolo 99 e seguenti.
Art. 2 Natura giuridica e ragione sociale
La Posta è una società anonima di diritto speciale. L’azienda delle poste è regolamentata dalla presente legge e dallo statuto. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la sua organizzazione si rifà alle disposizioni in materia di società anonima del Codice delle obbligazioni. Deroghe al CO sono ammesse unicamente laddove ritenute opportune e necessarie (cfr. art. 5).
L’attuale iscrizione nel registro di commercio è modificata come segue: «Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA».
Art. 3 Scopo dell’azienda
Con il capoverso 1 si creano le basi giuridiche per le attività economiche della Posta e delle società del gruppo. La delimitazione dello scopo è formulata volutamente in termini generali per lasciare all’azienda lo stesso margine di manovra della concorrenza. Lo scopo è definito in maniera più dettagliata nello statuto. In questo modo è più facile apportare gli adeguamenti che potrebbero rivelarsi necessari in ragione del rapido sviluppo tecnologico ed economico.
La Posta continuerà a fornire servizi postali in Svizzera e all’estero come previsto nell’articolo 92 della Costituzione: rientrano in questa categoria i servizi postali (lettere e pacchi), le prestazioni di servizi del traffico dei pagamenti e del trasporto viaggiatori. Parallelamente, come già in passato, potrà fornire prestazioni direttamente complementari nell’ambito dei limiti costituzionali. Si tratta di settori nei quali la Posta opera già oggi attraverso società del gruppo e associate, tra cui ad esempio la gestione dei dati, il direct mailing o i servizi logistici nel senso più ampio. L’attività della Posta nel settore dei servizi finanziari è chiaramente circoscritta a quelle prestazioni che trovano il loro fondamento giuridico nell’articolo 92 della Costituzione: oltre alle prestazioni del servizio universale nel traffico dei pagamenti vi rientra anche un’offerta di conti per le operazioni di pagamento adeguata alle esigenze dei clienti. La Posta può fornire altre prestazioni di vendita e di servizio in collaborazione con terzi e nell’ambito dell’uso corrente della propria infrastruttura (cpv. 3), a maggior ragione se finalizzate a migliorare il servizio ai suoi sportelli. Per poter adempiere ai propri compiti, la Posta deve disporre degli strumenti necessari per svolgere tutte le attività economiche previste. Detti strumenti sono elencati nel capoverso 2 e sono sostanzialmente uguali a quelli previsti nella legge