Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 19 pagine
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sull’organizzazione delle poste in vigore. La Posta deve in ogni caso poter stringere alleanze con altre società e fondare società affiliate. Deve inoltre poter prendere in prestito e investire capitali sui mercati monetari e finanziari, come consentitole già oggi in virtù degli articoli 11b e 11c LOP. Il capoverso 2 lettera d non costituisce tuttavia la base per un’attività finanziaria della Posta che esuli dal traffico dei pagamenti ordinario e vada nel senso di un'attività bancaria vera e propria. L'assetto strutturale dell’azienda è una scelta che spetta alla Posta, già oggi organizzata come un gruppo. Essa deve infine poter acquistare e alienare fondi.
Art. 4 Organizzazione aziendale
Con questa prescrizione sull'organizzazione dell'azienda Posta viene sciolto il principio secondo cui a tutti gli offerenti di servizi postali debbano essere garantite condizioni quadro il più possibile equivalenti. La disposizione è stata però inserita di recente dal Parlamento nella vigente legge sull’organizzazione delle poste ed è entrata in vigore soltanto il 1˚ novembre 2007. Deve pertanto essere ripresa.
Art. 5 Strategia del proprietario
Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Posta svizzera. Questa possibilità di esercitare il proprio controllo è importante poiché la legislazione, nella sua funzione relativamente statica, può tenere solo limitatamente conto della continua trasformazione del settore delle poste. Inoltre, attraverso gli obiettivi strategici la Confederazione rende trasparenti le intenzioni che essa persegue con la sua partecipazione maggioritaria. Già oggi la Confederazione gestisce la sua azienda mediante obiettivi strategici.
Nel capoverso 2 sono precisati il reporting e gli obblighi d’informazione che il consiglio d’amministrazione ha nei confronti del proprietario.
Art. 6 Diritto applicabile
In base a quanto specificato in questo articolo, l’organizzazione dell’azienda Posta si orienta fondamentalmente alle disposizioni del diritto della società anonima. Dato che il presente progetto è, sotto il profilo giuridico, un decreto costitutivo, in esso devono essere menzionati lo scopo, il capitale azionario e gli azionisti nonché gli organi. Inoltre, la legge sull’organizzazione della posta deve prevedere disposizioni di diritto speciale solo laddove necessarie alla conversione dell’ente in società anonima o laddove, nell’ottica della Confederazione, si richiedono speciali deroghe al diritto della società anonima. Lo scopo è garantire la massima flessibilità imprenditoriale della Posta e fissare nella legge solo i punti indispensabili ai fini del controllo politico ritenuto necessario. Tutte le altre direttive riguardanti l’organizzazione dell’azienda sono definite nello statuto.
Si rinuncia volutamente a ripetere alla lettera o per analogia, in forma dichiarativa, le disposizioni del diritto della società anonima, ad esempio quelle sancite nella legge del 30 aprile 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni (LATC; RS 784.11). In questo modo è espressa la validità di principio del diritto della società anonima.