Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 19 pagine
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2.1.2 Capitale azionario e azionisti
Art. 7 Capitale azionario
Come menzionato sopra, il decreto di conversione deve fornire indicazioni sul capitale azionario. L’ammontare del capitale azionario nonché il genere e il valore nominale dei titoli di partecipazione sono tuttavia definiti unicamente nello statuto, che viene approvato per la prima volta dal Consiglio federale, il quale in una fase iniziale assume le funzioni dell’assemblea generale. In futuro la Posta non disporrà quindi più di un capitale di dotazione e si finanzierà esclusivamente secondo i principi del diritto privato (in merito alla trasformazione del capitale di dotazione cfr. art. 17 cpv. 2).
Nelle legge, come già in quella sulle telecomunicazioni, viene utilizzato il termine «titoli di partecipazione», poiché si vuole garantire la possibilità di emettere non solo azioni, ma anche buoni di partecipazione.
Art. 8 Azionisti
La Confederazione deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti. Il progetto di privatizzazione di Swisscom SA risalente al 2005 ha mostrato che in politica e nella popolazione prevale un forte scetticismo nei confronti delle strategie di privatizzazione nel settore del servizio pubblico. La decisione riguardante la partecipazione della Confederazione alle proprie aziende è una questione centrale di enorme peso politico ai sensi dell’articolo 164 della Costituzione. La cessione della partecipazione di maggioranza della Confederazione non potrebbe quindi avvenire senza la necessaria legittimazione democratica.
2.1.3 Organi e personale
Art. 9 Organi
L’organizzazione dell’azienda poggia sul diritto della società anonima. Oltre all’assemblea generale prescritta nel diritto della società anonima, al consiglio d’amministrazione e all’ufficio di revisione, la legge prevede anche una direzione. Alla direzione è affidata la gestione dell’azienda conformemente al regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione.
Art. 10 Consiglio d’amministrazione
Al personale della Posta è riconosciuto il diritto di far valere i propri interessi mediante un'adeguata rappresentanza nel consiglio d’amministrazione. Questa rappresentanza è nominata dall’assemblea generale, come avviene per qualsiasi altro consiglio d’amministrazione, e ha quindi i medesimi diritti e obblighi, segnatamente in fatto di segretezza e responsabilità. Ne consegue per altro che i rappresentanti, facendo parte di detto organo, possono farvi valere il punto di vista del personale, purché sempre nel pieno rispetto degli interessi dell’azienda.